Un comune sotto i 15.000 abitanti ha introdotto nello statuto la figura del presidente del consiglio comunale, la cui clausola prevede espressamente che l’elezione debba avvenire nella prima seduta successiva alle consultazioni elettorali, subito dopo la convalida degli eletti. Il Ministero dell’Interno ha espresso parere negativo sulla nomina effettuata a quasi cinque anni dall’insediamento della giunta, precisando che, in ottemperanza alla specifica formulazione dello statuto locale, l’elezione del presidente non può avvenire a fine mandato ma dovrà essere rinviata al rinnovo del consiglio comunale.