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Business unit Servizi Contabili
Un team di commercialisti e consulenti specialisti con trent’anni di esperienza nel supportare le esigenze contabili e amministrative della pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è essere flessibili, competenti ed eccellenti, offrendo soluzioni di alta qualità nei servizi per gli enti locali.
Soluzioni per la pubblica amministrazione
Offriamo servizi per la PA e consulenza flessibili e personalizzati, MIRAti per rispondere in modo puntuale alle esigenze specifiche di ogni ente. Le nostre soluzioni per la pubblica amministrazione sono pensate per semplificare le attività quotidiane, ridurre la complessità dei processi e migliorare la gestione amministrativa complessiva. Grazie al nostro approccio orientato alla competenza, all'efficacia e all'innovazione, puntiamo a garantire risultati concreti assicurando una maggiore efficienza operativa.
Servizi per la pubblica amministrazione
Notizie e aggiornamenti relativi ai servizi per gli enti locali
09 Ottobre 2025
Negli enti pubblici la corretta gestione delle risorse passa attraverso sistemi contabili che rispondono a finalità differenti ma complementari. I due strumenti principali sono la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale. Comprenderne le peculiarità e le differenze è fondamentale per garantire trasparenza, responsabilità e capacità di programmazione. In questo articolo analizziamo le differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, con particolare attenzione agli effetti che queste hanno sulla gestione degli enti.

Differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale
La principale differenza tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale sta nel fatto che rispondono a logiche diverse:Contabilità finanziaria
È il sistema che rileva le entrate e le spese secondo il principio della competenza finanziaria, nel rispetto del principio autorizzatorio. Il suo scopo è verificare che le spese siano compatibili con le risorse disponibili e autorizzate dagli organi competenti. È quindi uno strumento di controllo della regolarità e legalità della gestione, che tutela l’equilibrio del bilancio pubblico.Contabilità economico patrimoniale
È finalizzata a rappresentare la situazione complessiva dell’ente attraverso la registrazione di costi, ricavi, crediti, debiti e patrimonio. Si basa sul principio della competenza economica e consente di misurare la sostenibilità delle scelte, andando oltre la sola dinamica finanziaria. Le differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale non sono quindi meramente formali: la prima guarda alle disponibilità delle risorse per autorizzare programmi di spesa e agli equilibri di spesa, la seconda misura l’impatto economico e patrimoniale delle decisioni.Perché la doppia contabilità è necessaria negli enti pubblici
Negli enti pubblici, le due contabilità non si escludono, ma si completano. La normativa prevede infatti che alla contabilità finanziaria si affianchi quella economico patrimoniale, in modo da fornire una rappresentazione più completa e trasparente della gestione, con finalità conoscitiva. I motivi di questa scelta sono principalmente tre:- Legalità e controllo: la contabilità finanziaria garantisce che non vengano superati i limiti autorizzati dal bilancio approvato.
- Trasparenza e responsabilità: la contabilità economico patrimoniale rende evidente come le risorse incidano sul patrimonio pubblico.
- Programmazione di lungo periodo: solo l’integrazione dei due sistemi consente di valutare sia la sostenibilità finanziaria che quella economica delle politiche pubbliche.
Contabilità economico patrimoniale enti locali e pubblici
La riforma contabile del D.Lgs. 118/2011 ha reso obbligatoria anche negli enti locali la tenuta della contabilità economico patrimoniale. Nel settore pubblico, la contabilità finanziaria assicura il rispetto dei vincoli di bilancio, mentre la contabilità economico patrimoniale offre una fotografia più ampia e veritiera della gestione. L’unione delle due consente di analizzare non solo se la spesa è stata autorizzata, ma anche quali effetti abbia prodotto sul patrimonio e sulla qualità dei servizi. Gli enti pubblici, attraverso questo strumento, possono rilevare la consistenza del patrimonio, gli ammortamenti, i crediti e i debiti. In questo modo è possibile comprendere come l’attività amministrativa influenzi la stabilità economica e la sostenibilità futura delle scelte politiche.Differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale: gli effetti economici
Gli effetti economici delle differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale degli enti locali emergono chiaramente quando si analizzano le conseguenze delle decisioni pubbliche.- La contabilità finanziaria mostra se una spesa è compatibile con il bilancio approvato.
- La contabilità economico patrimoniale mette in evidenza l’effettivo impatto economico e patrimoniale, come l’incremento o la riduzione del patrimonio netto o la variazione dei costi di gestione.
Conclusioni
Le differenze tra le due contabilità negli enti pubblici non sono tecnicismi contabili, ma strumenti fondamentali di trasparenza e responsabilità.- La contabilità finanziaria garantisce il rispetto delle regole di bilancio.
- La contabilità economico patrimoniale consente di misurare gli effetti economici e patrimoniali delle scelte.
23 Settembre 2025
Obbligatorio dal 2025 per tutti gli enti territoriali, il PAFC è un documento autonomo rispetto al bilancio, che deve essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno, anche in assenza del bilancio di previsione. L’obbligo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi principali
Art. 6, comma 1, D.L. 155/2024- Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
- Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
Sul sito Arconet sono pubblicati i due modelli di piano a seconda del regime contabile degli enti
Per gli enti territoriali il Piano deve essere predisposto utilizzando il modello pubblicato sul sito Arconet, dove sono stati resi disponibili due diversi modelli:- Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti territoriali e dei loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità finanziaria (formato XLSX - dimensione 51 Kb)
- Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti strumentali degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità economico patrimoniale (formato XLSX - dimensione 49 Kb)
Indicazioni operative per gli enti territoriali emerse dalla pubblicazione dei modelli da parte di Arconet.
Il piano è composto da previsioni trimestrali di incassi e pagamenti, esposte con dati cumulati per i trimestri successivi al primo. Nelle colonna sono riportati i dati Siope n-2 e le previsioni di cassa. Per l’anno 2026 ci saranno quindi i dati Siope 2024 e gli importi previsionali 2026 La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata e dettagliata, seguendo la codifica SIOPE. Organo competente Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo. Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato trimestralmente con atto del responsabile finanziario. Modalità operative Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo). Particolare attenzione va posta alla programmazione delle opere pubbliche, il cui inserimento nel piano deve tenere conto dei cronoprogrammi di esecuzione dei lavori. Verifiche trimestrali Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, il Responsabile del servizio finanziario provvede a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano. La verifica e l'aggiornamento del prospetto sono effettuati: - sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e aggiornando le previsioni dei trimestri successivi, conseguentemente la descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata ""Incassi effettivi""/""Pagamenti effettivi""; - riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi; - tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa." Obbligo anche per gli enti in esercizio o gestione provvisoria Il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa. Esclusioni Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze). A seguito dell'adozione, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024. Tale norma affida infatti ai revisori la verifica sull’avvenuta predisposizione del piano.Quesito Arconet
il nostro Ente chiede un chiarimento in merito alla corretta compilazione del modello di piano annuale dei flussi di cassa, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189. Dalle previsioni dei flussi di cassa per i primi tre trimestri, risulta necessario il ricorso all’anticipazione di tesoreria per i seguenti importi:- € 1.243.298 alla fine del primo trimestre,
- € 853.812 alla fine del secondo trimestre,
- € 711.275 alla conclusione del terzo trimestre.
Differenze PAFC 2026
Il primo PAFC, predisposto per il 2025, è nato da una norma entrata in vigore a fine 2024, quando la maggior parte degli Enti aveva già predisposto il nuovo bilancio 2025/2027, con previsioni di cassa spesso più dettate da automatismi dei software in dotazione che da analisi attenta sulle reali capacità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese. E’ sufficiente confrontare i dati previsionali di cassa con i flussi Siope per rendersi conto di quanto tali previsioni, almeno fino al 2024, fossero lontane dalla realtà. Ora, il principio della veridicità e della coerenza dei dati di bilancio, impone un cambio di rotta. Se nel corso del 2025 gli enti si sono trovati a dover adeguare le previsioni di cassa sulla base del nuovo Piano dei flussi, l’esperienza acquisita impone che già a partire dal 2026, la situazione si inverta, con un’attenzione alle previsioni di cassa che, se già inserite correttamente a bilancio, diventano base e guida per la predisposizione del Piano. Per fare ciò è quindi necessario che il piano venga costruito prima di indicare le previsioni di cassa nello schema di bilancio, in modo da garantire coerenza fra le previsioni che si riferiscono alle medesime entità. Il processo è simile a quello di costruzione del bilancio partendo dal PEG. Allo stesso modo la previsione di cassa di ciascun capitolo di PEG deve essere ragionata per confluire poi, al termine del processo, in previsioni di cassa cumulate ma ragionate. La coerenza delle previsioni di cassa con il Piano diventa in tal modo lo strumento indispensabile per il rispetto e le verifiche di quanto previsto dall’art.183 comma 8 del TUEL in base al quale l’assunzione degli impegni di spesa può avvenire solo se compatibile con il programma dei pagamenti e con i vincoli di finanza pubblica. Si ricorda infine che, a normativa vigente, il limite per l’anticipazione di tesoreria rientra nella norma base, scadendo nel 2025 la deroga che consente di arrivare a prevedere i 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente. Approfondimento a cura di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini21 Luglio 2025
Il bilancio consolidato rappresenta uno strumento di trasparenza e completezza informativa sempre più cruciale anche per il settore pubblico. Non più appannaggio esclusivo delle grandi imprese private, l'obbligo del bilancio consolidato si è esteso negli ultimi anni anche agli enti locali, con particolare attenzione ai Comuni e agli altri Enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Questa normativa mira a offrire una visione unitaria e veritiera della situazione economico-finanziaria complessiva dell'ente, includendo le sue partecipate, per una gestione più consapevole e una maggiore accountability.
L'Obbligo di Redazione del Bilancio Consolidato Enti Locali: Normativa e Significato
L'introduzione del bilancio consolidato per gli enti locali ha segnato un passo significativo verso una maggiore integrazione e trasparenza nella gestione della finanza pubblica. La normativa di riferimento è principalmente rappresentata dal D.Lgs. n. 118/2011, che ha introdotto i principi contabili armonizzati per gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali. Nello specifico, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste per i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che presentano determinate soglie dimensionali. Per i Comuni e gli altri enti locali, la soglia di riferimento per l'obbligo è data dalla popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il significato del bilancio consolidato enti locali è profondo: esso permette di superare la frammentazione informativa data dai bilanci delle singole partecipate, offrendo una visione d'insieme del gruppo pubblico locale. Questo comporta l'eliminazione delle operazioni infragruppo (ad esempio, trasferimenti di fondi tra l'ente capogruppo e le sue società controllate o collegate) per evitare duplicazioni e presentare un quadro economico-finanziario netto e fedele del "perimetro di consolidamento". L'obiettivo è fornire agli stakeholder (cittadini, organi di controllo, Ministeri) un'informazione chiara sulla reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria complessiva del sistema locale.Redazione del Bilancio Consolidato: Sfide e Benefici
La redazione del bilancio consolidato per un ente locale comporta una serie di sfide, dovute alla complessità della raccolta dati dalle diverse partecipate (società in house, aziende speciali, consorzi) e alla necessità di applicare principi contabili specifici per il consolidamento. Tuttavia, i benefici sono significativi:- Maggiore trasparenza: Offre una visione completa e integrata della situazione finanziaria dell'ente e delle sue partecipate.
- Migliore controllo di gestione: Permette di monitorare l'andamento economico e finanziario del gruppo pubblico nel suo complesso, identificando aree di forza e debolezza.
- Supporto alle decisioni strategiche: Fornisce dati aggregati e significativi per orientare le scelte di politica economica e finanziaria dell'ente.
- Rafforzamento della fiducia: Contribuisce a costruire un rapporto di maggiore fiducia con la cittadinanza e gli altri attori interessati.
Perché Sceglierci Come Tuo Partner per il Bilancio Consolidato Enti Locali
La redazione del bilancio consolidato per un ente locale è un processo articolato che richiede competenze specifiche in ambito contabile pubblico, fiscale e normativo Proprio per questo, siamo il partner ideale per supportare Comuni e altri enti locali in questo adempimento cruciale. Offriamo un servizio completo e mirato che include:- Consulenza personalizzata: Analizziamo la struttura del tuo ente e delle sue partecipate, identificando il perimetro di consolidamento e gli obblighi specifici, guidandoti nell'applicazione dei principi contabili armonizzati.
- Servizio di redazione del bilancio consolidato: Ci occupiamo direttamente di tutte le fasi del processo, dalla raccolta e analisi dei dati finanziari delle diverse entità del gruppo pubblico fino alla predisposizione del bilancio consolidato finale, garantendo la conformità alle normative e la massima accuratezza.
- Assistenza continua: Ti forniamo supporto costante per chiarire dubbi, affrontare le sfide operative e garantire una gestione efficiente e compliant del bilancio consolidato nel tempo.
Formazione per la pubblica amministrazione
Mira Formazione unisce le sue competenze nel settore della pubblica amministrazione a quelle acquisite nel mondo delle imprese e dei professionisti, creando così un’offerta formativa completa e altamente specializzata. I nostri corsi per la PA sono progettati per rispondere alle esigenze specifiche degli enti pubblici, fornendo strumenti pratici per migliorare la gestione amministrativa e ottimizzare i processi. Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di offrire percorsi formativi su misura, pensati per supportare la crescita professionale e organizzativa sia nel settore pubblico che privato.