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Soluzioni per la pubblica amministrazione

Offriamo servizi per la PA e consulenza flessibili e personalizzati, MIRAti per rispondere in modo puntuale alle esigenze specifiche di ogni ente. Le nostre soluzioni per la pubblica amministrazione sono pensate per semplificare le attività quotidiane, ridurre la complessità dei processi e migliorare la gestione amministrativa complessiva. Grazie al nostro approccio orientato alla competenza, all'efficacia e all'innovazione, puntiamo a garantire risultati concreti assicurando una maggiore efficienza operativa.

Servizi per la pubblica amministrazione

Notizie e aggiornamenti relativi ai servizi per gli enti locali

09 Ottobre 2025

Negli enti pubblici la corretta gestione delle risorse passa attraverso sistemi contabili che rispondono a finalità differenti ma complementari. I due strumenti principali sono la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale. Comprenderne le peculiarità e le differenze è fondamentale per garantire trasparenza, responsabilità e capacità di programmazione. In questo articolo analizziamo le differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, con particolare attenzione agli effetti che queste hanno sulla gestione degli enti.

Calcolatrice e foglio con conti della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale per enti pubblici.

Differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale

La principale differenza tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale sta nel fatto che rispondono a logiche diverse:

Contabilità finanziaria

È il sistema che rileva le entrate e le spese secondo il principio della competenza finanziaria, nel rispetto del principio autorizzatorio. Il suo scopo è verificare che le spese siano compatibili con le risorse disponibili e autorizzate dagli organi competenti. È quindi uno strumento di controllo della regolarità e legalità della gestione, che tutela l’equilibrio del bilancio pubblico.

Contabilità economico patrimoniale

È finalizzata a rappresentare la situazione complessiva dell’ente attraverso la registrazione di costi, ricavi, crediti, debiti e patrimonio. Si basa sul principio della competenza economica e consente di misurare la sostenibilità delle scelte, andando oltre la sola dinamica finanziaria. Le differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale non sono quindi meramente formali: la prima guarda alle disponibilità delle risorse per autorizzare programmi di spesa e agli equilibri di spesa, la seconda misura l’impatto economico e patrimoniale delle decisioni.

Perché la doppia contabilità è necessaria negli enti pubblici

Negli enti pubblici, le due contabilità non si escludono, ma si completano. La normativa prevede infatti che alla contabilità finanziaria si affianchi quella economico patrimoniale, in modo da fornire una rappresentazione più completa e trasparente della gestione, con finalità conoscitiva. I motivi di questa scelta sono principalmente tre:
  1. Legalità e controllo: la contabilità finanziaria garantisce che non vengano superati i limiti autorizzati dal bilancio approvato.
  2. Trasparenza e responsabilità: la contabilità economico patrimoniale rende evidente come le risorse incidano sul patrimonio pubblico.
  3. Programmazione di lungo periodo: solo l’integrazione dei due sistemi consente di valutare sia la sostenibilità finanziaria che quella economica delle politiche pubbliche.

Contabilità economico patrimoniale enti locali e pubblici

La riforma contabile del D.Lgs. 118/2011 ha reso obbligatoria anche negli enti locali la tenuta della contabilità economico patrimoniale. Nel settore pubblico, la contabilità finanziaria assicura il rispetto dei vincoli di bilancio, mentre la contabilità economico patrimoniale offre una fotografia più ampia e veritiera della gestione. L’unione delle due consente di analizzare non solo se la spesa è stata autorizzata, ma anche quali effetti abbia prodotto sul patrimonio e sulla qualità dei servizi. Gli enti pubblici, attraverso questo strumento, possono rilevare la consistenza del patrimonio, gli ammortamenti, i crediti e i debiti. In questo modo è possibile comprendere come l’attività amministrativa influenzi la stabilità economica e la sostenibilità futura delle scelte politiche.

Differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale: gli effetti economici

Gli effetti economici delle differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale degli enti locali emergono chiaramente quando si analizzano le conseguenze delle decisioni pubbliche.
  • La contabilità finanziaria mostra se una spesa è compatibile con il bilancio approvato.
  • La contabilità economico patrimoniale mette in evidenza l’effettivo impatto economico e patrimoniale, come l’incremento o la riduzione del patrimonio netto o la variazione dei costi di gestione.
Questa integrazione consente agli enti pubblici di valutare se le politiche adottate producono benefici duraturi e se le risorse sono state utilizzate in modo efficiente.

Conclusioni

Le differenze tra le due contabilità negli enti pubblici non sono tecnicismi contabili, ma strumenti fondamentali di trasparenza e responsabilità.
  • La contabilità finanziaria garantisce il rispetto delle regole di bilancio.
  • La contabilità economico patrimoniale consente di misurare gli effetti economici e patrimoniali delle scelte.
Insieme offrono una visione completa della gestione pubblica, permettendo di conciliare il controllo delle risorse disponibili con la valutazione della sostenibilità economica. Comprendere le contabilità finanziaria ed economico patrimoniale differenze significa quindi leggere con maggiore consapevolezza i bilanci pubblici e avere strumenti più efficaci per valutare le politiche e il loro impatto sul patrimonio collettivo.

23 Settembre 2025

Obbligatorio dal 2025 per tutti gli enti territoriali, il PAFC è un documento autonomo rispetto al bilancio, che deve essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno, anche in assenza del bilancio di previsione. L’obbligo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni.  

Riferimenti normativi principali

Art. 6, comma 1, D.L. 155/2024      
  1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
 

Sul sito Arconet sono pubblicati i due modelli di piano a seconda del regime contabile degli enti

Per gli enti territoriali il Piano deve essere predisposto utilizzando il modello pubblicato sul sito Arconet, dove sono stati resi disponibili due diversi modelli:
  1. Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti territoriali e dei loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità finanziaria (formato XLSX - dimensione 51 Kb)
  2. Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti strumentali degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità economico patrimoniale (formato XLSX - dimensione 49 Kb)
 

Indicazioni operative per gli enti territoriali emerse dalla pubblicazione dei modelli da parte di Arconet.

Il piano è composto da previsioni trimestrali di incassi e pagamenti, esposte con dati cumulati per i trimestri successivi al primo. Nelle colonna sono riportati i dati Siope n-2 e le previsioni di cassa. Per l’anno 2026 ci saranno quindi i dati Siope 2024 e gli importi previsionali 2026 La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente  articolata e dettagliata, seguendo la codifica SIOPE.   Organo competente Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo. Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato trimestralmente con atto del responsabile finanziario.   Modalità operative Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo). Particolare attenzione va posta alla programmazione delle opere pubbliche, il cui inserimento nel piano deve tenere conto dei cronoprogrammi di esecuzione dei lavori.   Verifiche trimestrali Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, il Responsabile del servizio finanziario provvede a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano. La verifica e l'aggiornamento del prospetto sono effettuati: - sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e aggiornando le previsioni dei trimestri successivi, conseguentemente la descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata ""Incassi effettivi""/""Pagamenti effettivi""; - riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi; - tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa."   Obbligo anche per gli enti in esercizio o gestione provvisoria Il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa.   Esclusioni Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze). A seguito dell'adozione, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024. Tale norma affida infatti ai revisori la verifica sull’avvenuta predisposizione del piano.  

Quesito Arconet

il nostro Ente chiede un chiarimento in merito alla corretta compilazione del modello di piano annuale dei flussi di cassa, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189. Dalle previsioni dei flussi di cassa per i primi tre trimestri, risulta necessario il ricorso all’anticipazione di tesoreria per i seguenti importi:
  • € 1.243.298 alla fine del primo trimestre,
  • € 853.812 alla fine del secondo trimestre,
  • € 711.275 alla conclusione del terzo trimestre.
Alla fine dell’esercizio, il fondo di cassa è previsto tornare positivo. Dall’impostazione del prospetto, ci sembra corretto inserire tra le previsioni del Titolo 5 di uscita l’importo previsto per le restituzioni da contabilizzare nel trimestre. Tuttavia, l’inserimento di tale importo determina un ricorso all’anticipazione che risulta sempre crescente, nonostante le maggiori entrate previste – ad esempio - nel secondo trimestre. Questa modalità di compilazione comporta infine che la colonna delle previsioni di cassa al 31/12/2025 coincida perfettamente con gli stanziamenti di cassa dell’ente, ma che il fondo di cassa alla fine dell’anno risulti differente dal fondo di cassa finale presunto (esattamente per l’importo inserito nel Titolo 5 relativo alle anticipazioni ricevute). Si chiede, pertanto, un riscontro in merito alla correttezza dell’impostazione seguita ed alla necessità di procedere con una quadratura degli importi esterna al modello oppure eventuali indicazioni operative alternative.   Risposta In risposta al vostro quesito si precisa che, nella redazione del Piano annuale dei flussi di cassa, non è richiesto che le previsioni degli incassi e dei pagamenti corrispondano alle previsioni di cassa iscritte nel bilancio 2025/2027. La corrispondenza dei dati non è richiesta proprio in considerazione delle modalità di elaborazione previste, per le anticipazioni del tesoriere, nel Piano annuale dei flussi di cassa: differenza tra i pagamenti programmati dall’ente e le risorse liquide disponibili in ciascun trimestre. Per le altre voci del Piano dei flussi di cassa, diverse da quelle relative all’anticipazione e al rimborso delle anticipazioni di ciascun trimestre, si presuppone, invece, la coerenza con le previsioni di cassa del bilancio 2025-2027. Tali diverse modalità rispondono all’obiettivo del Piano nazionale dei flussi di cassa che è quello di evidenziare la capacità delle risorse liquide disponibili in ciascun trimestre a far fronte ai pagamenti di ciascun periodo. Tale obiettivo non sarebbe stato conseguito rappresentando le anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa con le stesse modalità con cui sono iscritte nel bilancio di previsione. Infatti, tutti gli enti iscrivono in bilancio le previsioni riguardanti le anticipazioni del tesoriere e il relativo rimborso, al solo fine di autorizzarle, anche gli enti che non ricorrono mai a tali risorse. La rappresentazione delle anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa non ha finalità autorizzatoria  ma di programmazione delle effettive esigenze di ricorrere alle anticipazioni. Anche con riferimento alle colonne riguardanti i dati SIOPE degli esercizi precedenti, i pagamenti relativi al rimborso dei prestiti devono essere inseriti solo se, nel corso del trimestre, l’ammontare delle riscossioni non è stato in grado di far fronte ai pagamenti effettuati. Se nel corso del trimestre l’ammontare dell’anticipazione e del relativo rimborso corrispondono, vuol dire che le riscossioni del trimestre sono state in grado di far fronte ai pagamenti del medesimo periodo, e al termine del trimestre non era aperta nessuna anticipazione. Pertanto, con riferimento alle colonne SIOPE di ciascun trimestre, i pagamenti relativi al rimborso delle anticipazioni sono inseriti per un importo pari alla differenza tra l’importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni).  

Differenze PAFC 2026

Il primo PAFC, predisposto per il 2025, è nato da una norma entrata in vigore a fine 2024, quando la maggior parte degli Enti aveva già predisposto il nuovo bilancio 2025/2027, con previsioni di cassa spesso più dettate da automatismi dei software in dotazione che da analisi attenta sulle reali capacità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese. E’ sufficiente confrontare i dati previsionali di cassa con i flussi Siope per rendersi conto di quanto tali previsioni, almeno fino al 2024, fossero lontane dalla realtà. Ora, il principio della veridicità e della coerenza dei dati di bilancio, impone un cambio di rotta.   Se nel corso del 2025 gli enti si sono trovati a dover adeguare le previsioni di cassa sulla base del nuovo Piano dei flussi, l’esperienza acquisita impone che già a partire dal 2026, la situazione si inverta, con un’attenzione alle previsioni di cassa che, se già inserite correttamente a bilancio, diventano base e guida per la predisposizione del Piano. Per fare ciò è quindi necessario che il piano venga costruito prima di indicare le previsioni di cassa nello schema di bilancio, in modo da garantire coerenza fra le previsioni che si riferiscono alle medesime entità. Il processo è simile a quello di costruzione del bilancio partendo dal PEG. Allo stesso modo la previsione di cassa di ciascun capitolo di PEG deve essere ragionata per confluire poi, al termine del processo, in previsioni di cassa cumulate ma ragionate. La coerenza delle previsioni di cassa con il Piano diventa in tal modo lo strumento indispensabile per il rispetto e le verifiche di quanto previsto dall’art.183 comma 8 del TUEL in base al quale l’assunzione degli impegni di spesa può avvenire solo se compatibile con il programma dei pagamenti e con i vincoli di finanza pubblica. Si ricorda infine che, a normativa vigente, il limite per l’anticipazione di tesoreria rientra nella norma base, scadendo nel 2025 la deroga che consente di arrivare a prevedere i 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente. Approfondimento a cura di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini  

21 Luglio 2025

Il bilancio consolidato rappresenta uno strumento di trasparenza e completezza informativa sempre più cruciale anche per il settore pubblico. Non più appannaggio esclusivo delle grandi imprese private, l'obbligo del bilancio consolidato si è esteso negli ultimi anni anche agli enti locali, con particolare attenzione ai Comuni e agli altri Enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Questa normativa mira a offrire una visione unitaria e veritiera della situazione economico-finanziaria complessiva dell'ente, includendo le sue partecipate, per una gestione più consapevole e una maggiore accountability.

L'Obbligo di Redazione del Bilancio Consolidato Enti Locali: Normativa e Significato

L'introduzione del bilancio consolidato per gli enti locali ha segnato un passo significativo verso una maggiore integrazione e trasparenza nella gestione della finanza pubblica. La normativa di riferimento è principalmente rappresentata dal D.Lgs. n. 118/2011, che ha introdotto i principi contabili armonizzati per gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali. Nello specifico, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste per i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che presentano determinate soglie dimensionali. Per i Comuni e gli altri enti locali, la soglia di riferimento per l'obbligo è data dalla popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il significato del bilancio consolidato enti locali è profondo: esso permette di superare la frammentazione informativa data dai bilanci delle singole partecipate, offrendo una visione d'insieme del gruppo pubblico locale. Questo comporta l'eliminazione delle operazioni infragruppo (ad esempio, trasferimenti di fondi tra l'ente capogruppo e le sue società controllate o collegate) per evitare duplicazioni e presentare un quadro economico-finanziario netto e fedele del "perimetro di consolidamento". L'obiettivo è fornire agli stakeholder (cittadini, organi di controllo, Ministeri) un'informazione chiara sulla reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria complessiva del sistema locale.  

Redazione del Bilancio Consolidato: Sfide e Benefici

La redazione del bilancio consolidato per un ente locale comporta una serie di sfide, dovute alla complessità della raccolta dati dalle diverse partecipate (società in house, aziende speciali, consorzi) e alla necessità di applicare principi contabili specifici per il consolidamento. Tuttavia, i benefici sono significativi:
  • Maggiore trasparenza: Offre una visione completa e integrata della situazione finanziaria dell'ente e delle sue partecipate.
  • Migliore controllo di gestione: Permette di monitorare l'andamento economico e finanziario del gruppo pubblico nel suo complesso, identificando aree di forza e debolezza.
  • Supporto alle decisioni strategiche: Fornisce dati aggregati e significativi per orientare le scelte di politica economica e finanziaria dell'ente.
  • Rafforzamento della fiducia: Contribuisce a costruire un rapporto di maggiore fiducia con la cittadinanza e gli altri attori interessati.
È fondamentale che gli enti soggetti a tale obbligo si conformino alle normative vigenti, data la rilevanza delle informazioni veicolate e le potenziali implicazioni in caso di inosservanza.  

Perché Sceglierci Come Tuo Partner per il Bilancio Consolidato Enti Locali

La redazione del bilancio consolidato per un ente locale è un processo articolato che richiede competenze specifiche in ambito contabile pubblico, fiscale e normativo Proprio per questo, siamo il partner ideale per supportare Comuni e altri enti locali in questo adempimento cruciale. Offriamo un servizio completo e mirato che include:
  • Consulenza personalizzata: Analizziamo la struttura del tuo ente e delle sue partecipate, identificando il perimetro di consolidamento e gli obblighi specifici, guidandoti nell'applicazione dei principi contabili armonizzati.
  • Servizio di redazione del bilancio consolidato: Ci occupiamo direttamente di tutte le fasi del processo, dalla raccolta e analisi dei dati finanziari delle diverse entità del gruppo pubblico fino alla predisposizione del bilancio consolidato finale, garantendo la conformità alle normative e la massima accuratezza.
  • Assistenza continua: Ti forniamo supporto costante per chiarire dubbi, affrontare le sfide operative e garantire una gestione efficiente e compliant del bilancio consolidato nel tempo.
  Per maggiori dettagli su come possiamo supportarti, visita la nostra pagina dedicata al servizio di bilancio consolidato. Puoi contare su un team di esperti qualificati che ti aiuteranno a trasformare un obbligo normativo in un'opportunità per una migliore gestione, maggiore trasparenza e una più efficace rendicontazione delle risorse del tuo ente locale. Se il tuo Comune o Ente rientra tra quelli soggetti all'obbligo di redazione del bilancio consolidato e desideri un supporto professionale e affidabile, non esitare a contattarci utilizzando il form sottostante.

Formazione per la pubblica amministrazione

Mira Formazione unisce le sue competenze nel settore della pubblica amministrazione a quelle acquisite nel mondo delle imprese e dei professionisti, creando così un’offerta formativa completa e altamente specializzata. I nostri corsi per la PA sono progettati per rispondere alle esigenze specifiche degli enti pubblici, fornendo strumenti pratici per migliorare la gestione amministrativa e ottimizzare i processi. Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di offrire percorsi formativi su misura, pensati per supportare la crescita professionale e organizzativa sia nel settore pubblico che privato.

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