è una società del Gruppo Maggioli

I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: News Libere

Cerca
Categorie

23 Ottobre 2025

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni. Bozza testo legge bilancio Bollinata 22 ottobre 2025 RT_LB_2026_rev_fin

09 Ottobre 2025

Negli enti pubblici la corretta gestione delle risorse passa attraverso sistemi contabili che rispondono a finalità differenti ma complementari. I due strumenti principali sono la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale. Comprenderne le peculiarità e le differenze è fondamentale per garantire trasparenza, responsabilità e capacità di programmazione. In questo articolo analizziamo le differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, con particolare attenzione agli effetti che queste hanno sulla gestione degli enti.

Calcolatrice e foglio con conti della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale per enti pubblici.

Differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale

La principale differenza tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale sta nel fatto che rispondono a logiche diverse:

Contabilità finanziaria

È il sistema che rileva le entrate e le spese secondo il principio della competenza finanziaria, nel rispetto del principio autorizzatorio. Il suo scopo è verificare che le spese siano compatibili con le risorse disponibili e autorizzate dagli organi competenti. È quindi uno strumento di controllo della regolarità e legalità della gestione, che tutela l’equilibrio del bilancio pubblico.

Contabilità economico patrimoniale

È finalizzata a rappresentare la situazione complessiva dell’ente attraverso la registrazione di costi, ricavi, crediti, debiti e patrimonio. Si basa sul principio della competenza economica e consente di misurare la sostenibilità delle scelte, andando oltre la sola dinamica finanziaria. Le differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale non sono quindi meramente formali: la prima guarda alle disponibilità delle risorse per autorizzare programmi di spesa e agli equilibri di spesa, la seconda misura l’impatto economico e patrimoniale delle decisioni.

Perché la doppia contabilità è necessaria negli enti pubblici

Negli enti pubblici, le due contabilità non si escludono, ma si completano. La normativa prevede infatti che alla contabilità finanziaria si affianchi quella economico patrimoniale, in modo da fornire una rappresentazione più completa e trasparente della gestione, con finalità conoscitiva. I motivi di questa scelta sono principalmente tre:
  1. Legalità e controllo: la contabilità finanziaria garantisce che non vengano superati i limiti autorizzati dal bilancio approvato.
  2. Trasparenza e responsabilità: la contabilità economico patrimoniale rende evidente come le risorse incidano sul patrimonio pubblico.
  3. Programmazione di lungo periodo: solo l’integrazione dei due sistemi consente di valutare sia la sostenibilità finanziaria che quella economica delle politiche pubbliche.

Contabilità economico patrimoniale enti locali e pubblici

La riforma contabile del D.Lgs. 118/2011 ha reso obbligatoria anche negli enti locali la tenuta della contabilità economico patrimoniale. Nel settore pubblico, la contabilità finanziaria assicura il rispetto dei vincoli di bilancio, mentre la contabilità economico patrimoniale offre una fotografia più ampia e veritiera della gestione. L’unione delle due consente di analizzare non solo se la spesa è stata autorizzata, ma anche quali effetti abbia prodotto sul patrimonio e sulla qualità dei servizi. Gli enti pubblici, attraverso questo strumento, possono rilevare la consistenza del patrimonio, gli ammortamenti, i crediti e i debiti. In questo modo è possibile comprendere come l’attività amministrativa influenzi la stabilità economica e la sostenibilità futura delle scelte politiche.

Differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale: gli effetti economici

Gli effetti economici delle differenze tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale degli enti locali emergono chiaramente quando si analizzano le conseguenze delle decisioni pubbliche.
  • La contabilità finanziaria mostra se una spesa è compatibile con il bilancio approvato.
  • La contabilità economico patrimoniale mette in evidenza l’effettivo impatto economico e patrimoniale, come l’incremento o la riduzione del patrimonio netto o la variazione dei costi di gestione.
Questa integrazione consente agli enti pubblici di valutare se le politiche adottate producono benefici duraturi e se le risorse sono state utilizzate in modo efficiente.

Conclusioni

Le differenze tra le due contabilità negli enti pubblici non sono tecnicismi contabili, ma strumenti fondamentali di trasparenza e responsabilità.
  • La contabilità finanziaria garantisce il rispetto delle regole di bilancio.
  • La contabilità economico patrimoniale consente di misurare gli effetti economici e patrimoniali delle scelte.
Insieme offrono una visione completa della gestione pubblica, permettendo di conciliare il controllo delle risorse disponibili con la valutazione della sostenibilità economica. Comprendere le contabilità finanziaria ed economico patrimoniale differenze significa quindi leggere con maggiore consapevolezza i bilanci pubblici e avere strumenti più efficaci per valutare le politiche e il loro impatto sul patrimonio collettivo.

23 Settembre 2025

Obbligatorio dal 2025 per tutti gli enti territoriali, il PAFC è un documento autonomo rispetto al bilancio, che deve essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno, anche in assenza del bilancio di previsione. L’obbligo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni.  

Riferimenti normativi principali

Art. 6, comma 1, D.L. 155/2024      
  1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
 

Sul sito Arconet sono pubblicati i due modelli di piano a seconda del regime contabile degli enti

Per gli enti territoriali il Piano deve essere predisposto utilizzando il modello pubblicato sul sito Arconet, dove sono stati resi disponibili due diversi modelli:
  1. Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti territoriali e dei loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità finanziaria (formato XLSX - dimensione 51 Kb)
  2. Modello di piano annuale dei flussi di cassa degli enti strumentali degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che adottano la contabilità economico patrimoniale (formato XLSX - dimensione 49 Kb)
 

Indicazioni operative per gli enti territoriali emerse dalla pubblicazione dei modelli da parte di Arconet.

Il piano è composto da previsioni trimestrali di incassi e pagamenti, esposte con dati cumulati per i trimestri successivi al primo. Nelle colonna sono riportati i dati Siope n-2 e le previsioni di cassa. Per l’anno 2026 ci saranno quindi i dati Siope 2024 e gli importi previsionali 2026 La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente  articolata e dettagliata, seguendo la codifica SIOPE.   Organo competente Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo. Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato trimestralmente con atto del responsabile finanziario.   Modalità operative Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo). Particolare attenzione va posta alla programmazione delle opere pubbliche, il cui inserimento nel piano deve tenere conto dei cronoprogrammi di esecuzione dei lavori.   Verifiche trimestrali Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, il Responsabile del servizio finanziario provvede a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano. La verifica e l'aggiornamento del prospetto sono effettuati: - sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e aggiornando le previsioni dei trimestri successivi, conseguentemente la descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata ""Incassi effettivi""/""Pagamenti effettivi""; - riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi; - tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa."   Obbligo anche per gli enti in esercizio o gestione provvisoria Il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa.   Esclusioni Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze). A seguito dell'adozione, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024. Tale norma affida infatti ai revisori la verifica sull’avvenuta predisposizione del piano.  

Quesito Arconet

il nostro Ente chiede un chiarimento in merito alla corretta compilazione del modello di piano annuale dei flussi di cassa, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189. Dalle previsioni dei flussi di cassa per i primi tre trimestri, risulta necessario il ricorso all’anticipazione di tesoreria per i seguenti importi:
  • € 1.243.298 alla fine del primo trimestre,
  • € 853.812 alla fine del secondo trimestre,
  • € 711.275 alla conclusione del terzo trimestre.
Alla fine dell’esercizio, il fondo di cassa è previsto tornare positivo. Dall’impostazione del prospetto, ci sembra corretto inserire tra le previsioni del Titolo 5 di uscita l’importo previsto per le restituzioni da contabilizzare nel trimestre. Tuttavia, l’inserimento di tale importo determina un ricorso all’anticipazione che risulta sempre crescente, nonostante le maggiori entrate previste – ad esempio - nel secondo trimestre. Questa modalità di compilazione comporta infine che la colonna delle previsioni di cassa al 31/12/2025 coincida perfettamente con gli stanziamenti di cassa dell’ente, ma che il fondo di cassa alla fine dell’anno risulti differente dal fondo di cassa finale presunto (esattamente per l’importo inserito nel Titolo 5 relativo alle anticipazioni ricevute). Si chiede, pertanto, un riscontro in merito alla correttezza dell’impostazione seguita ed alla necessità di procedere con una quadratura degli importi esterna al modello oppure eventuali indicazioni operative alternative.   Risposta In risposta al vostro quesito si precisa che, nella redazione del Piano annuale dei flussi di cassa, non è richiesto che le previsioni degli incassi e dei pagamenti corrispondano alle previsioni di cassa iscritte nel bilancio 2025/2027. La corrispondenza dei dati non è richiesta proprio in considerazione delle modalità di elaborazione previste, per le anticipazioni del tesoriere, nel Piano annuale dei flussi di cassa: differenza tra i pagamenti programmati dall’ente e le risorse liquide disponibili in ciascun trimestre. Per le altre voci del Piano dei flussi di cassa, diverse da quelle relative all’anticipazione e al rimborso delle anticipazioni di ciascun trimestre, si presuppone, invece, la coerenza con le previsioni di cassa del bilancio 2025-2027. Tali diverse modalità rispondono all’obiettivo del Piano nazionale dei flussi di cassa che è quello di evidenziare la capacità delle risorse liquide disponibili in ciascun trimestre a far fronte ai pagamenti di ciascun periodo. Tale obiettivo non sarebbe stato conseguito rappresentando le anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa con le stesse modalità con cui sono iscritte nel bilancio di previsione. Infatti, tutti gli enti iscrivono in bilancio le previsioni riguardanti le anticipazioni del tesoriere e il relativo rimborso, al solo fine di autorizzarle, anche gli enti che non ricorrono mai a tali risorse. La rappresentazione delle anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa non ha finalità autorizzatoria  ma di programmazione delle effettive esigenze di ricorrere alle anticipazioni. Anche con riferimento alle colonne riguardanti i dati SIOPE degli esercizi precedenti, i pagamenti relativi al rimborso dei prestiti devono essere inseriti solo se, nel corso del trimestre, l’ammontare delle riscossioni non è stato in grado di far fronte ai pagamenti effettuati. Se nel corso del trimestre l’ammontare dell’anticipazione e del relativo rimborso corrispondono, vuol dire che le riscossioni del trimestre sono state in grado di far fronte ai pagamenti del medesimo periodo, e al termine del trimestre non era aperta nessuna anticipazione. Pertanto, con riferimento alle colonne SIOPE di ciascun trimestre, i pagamenti relativi al rimborso delle anticipazioni sono inseriti per un importo pari alla differenza tra l’importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni).  

Differenze PAFC 2026

Il primo PAFC, predisposto per il 2025, è nato da una norma entrata in vigore a fine 2024, quando la maggior parte degli Enti aveva già predisposto il nuovo bilancio 2025/2027, con previsioni di cassa spesso più dettate da automatismi dei software in dotazione che da analisi attenta sulle reali capacità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese. E’ sufficiente confrontare i dati previsionali di cassa con i flussi Siope per rendersi conto di quanto tali previsioni, almeno fino al 2024, fossero lontane dalla realtà. Ora, il principio della veridicità e della coerenza dei dati di bilancio, impone un cambio di rotta.   Se nel corso del 2025 gli enti si sono trovati a dover adeguare le previsioni di cassa sulla base del nuovo Piano dei flussi, l’esperienza acquisita impone che già a partire dal 2026, la situazione si inverta, con un’attenzione alle previsioni di cassa che, se già inserite correttamente a bilancio, diventano base e guida per la predisposizione del Piano. Per fare ciò è quindi necessario che il piano venga costruito prima di indicare le previsioni di cassa nello schema di bilancio, in modo da garantire coerenza fra le previsioni che si riferiscono alle medesime entità. Il processo è simile a quello di costruzione del bilancio partendo dal PEG. Allo stesso modo la previsione di cassa di ciascun capitolo di PEG deve essere ragionata per confluire poi, al termine del processo, in previsioni di cassa cumulate ma ragionate. La coerenza delle previsioni di cassa con il Piano diventa in tal modo lo strumento indispensabile per il rispetto e le verifiche di quanto previsto dall’art.183 comma 8 del TUEL in base al quale l’assunzione degli impegni di spesa può avvenire solo se compatibile con il programma dei pagamenti e con i vincoli di finanza pubblica. Si ricorda infine che, a normativa vigente, il limite per l’anticipazione di tesoreria rientra nella norma base, scadendo nel 2025 la deroga che consente di arrivare a prevedere i 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente. Approfondimento a cura di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini  

10 Settembre 2025

L'Istituto, con il messaggio 1° settembre 2025, n. 2519, fornisce le indicazioni per accedere alla carta “Dedicata a te” 2025, la misura di sostegno alimentare che prevede l'erogazione di un contributo di 500 euro per nucleo familiare. Il beneficio è destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

10 Settembre 2025

Online la nuova sezione Area personale per la gestione di dati, profili e deleghe. È online il nuovo servizio di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso ai servizi Anac. All'interno del portale Servizi dell’Autorità da oggi, lunedì 8 settembre 2025, è disponibile la nuova sezione “Area personale”, attraverso la quale è possibile gestire i propri dati, i profili e le deleghe utili per l'accesso ai servizi online di Anac. Con l’aggiornamento, il vecchio servizio è stato dismesso e non è più utilizzabile. Si precisa che i diritti di accesso rimarranno invariati. Nella giornata di oggi, 8 settembre 2025, potrebbero verificarsi brevi disservizi contestualmente alle attività necessarie per l’avvio del nuovo servizio.

21 Luglio 2025

Il bilancio consolidato rappresenta uno strumento di trasparenza e completezza informativa sempre più cruciale anche per il settore pubblico. Non più appannaggio esclusivo delle grandi imprese private, l'obbligo del bilancio consolidato si è esteso negli ultimi anni anche agli enti locali, con particolare attenzione ai Comuni e agli altri Enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Questa normativa mira a offrire una visione unitaria e veritiera della situazione economico-finanziaria complessiva dell'ente, includendo le sue partecipate, per una gestione più consapevole e una maggiore accountability.

L'Obbligo di Redazione del Bilancio Consolidato Enti Locali: Normativa e Significato

L'introduzione del bilancio consolidato per gli enti locali ha segnato un passo significativo verso una maggiore integrazione e trasparenza nella gestione della finanza pubblica. La normativa di riferimento è principalmente rappresentata dal D.Lgs. n. 118/2011, che ha introdotto i principi contabili armonizzati per gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali. Nello specifico, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste per i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che presentano determinate soglie dimensionali. Per i Comuni e gli altri enti locali, la soglia di riferimento per l'obbligo è data dalla popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il significato del bilancio consolidato enti locali è profondo: esso permette di superare la frammentazione informativa data dai bilanci delle singole partecipate, offrendo una visione d'insieme del gruppo pubblico locale. Questo comporta l'eliminazione delle operazioni infragruppo (ad esempio, trasferimenti di fondi tra l'ente capogruppo e le sue società controllate o collegate) per evitare duplicazioni e presentare un quadro economico-finanziario netto e fedele del "perimetro di consolidamento". L'obiettivo è fornire agli stakeholder (cittadini, organi di controllo, Ministeri) un'informazione chiara sulla reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria complessiva del sistema locale.  

Redazione del Bilancio Consolidato: Sfide e Benefici

La redazione del bilancio consolidato per un ente locale comporta una serie di sfide, dovute alla complessità della raccolta dati dalle diverse partecipate (società in house, aziende speciali, consorzi) e alla necessità di applicare principi contabili specifici per il consolidamento. Tuttavia, i benefici sono significativi:
  • Maggiore trasparenza: Offre una visione completa e integrata della situazione finanziaria dell'ente e delle sue partecipate.
  • Migliore controllo di gestione: Permette di monitorare l'andamento economico e finanziario del gruppo pubblico nel suo complesso, identificando aree di forza e debolezza.
  • Supporto alle decisioni strategiche: Fornisce dati aggregati e significativi per orientare le scelte di politica economica e finanziaria dell'ente.
  • Rafforzamento della fiducia: Contribuisce a costruire un rapporto di maggiore fiducia con la cittadinanza e gli altri attori interessati.
È fondamentale che gli enti soggetti a tale obbligo si conformino alle normative vigenti, data la rilevanza delle informazioni veicolate e le potenziali implicazioni in caso di inosservanza.  

Perché Sceglierci Come Tuo Partner per il Bilancio Consolidato Enti Locali

La redazione del bilancio consolidato per un ente locale è un processo articolato che richiede competenze specifiche in ambito contabile pubblico, fiscale e normativo Proprio per questo, siamo il partner ideale per supportare Comuni e altri enti locali in questo adempimento cruciale. Offriamo un servizio completo e mirato che include:
  • Consulenza personalizzata: Analizziamo la struttura del tuo ente e delle sue partecipate, identificando il perimetro di consolidamento e gli obblighi specifici, guidandoti nell'applicazione dei principi contabili armonizzati.
  • Servizio di redazione del bilancio consolidato: Ci occupiamo direttamente di tutte le fasi del processo, dalla raccolta e analisi dei dati finanziari delle diverse entità del gruppo pubblico fino alla predisposizione del bilancio consolidato finale, garantendo la conformità alle normative e la massima accuratezza.
  • Assistenza continua: Ti forniamo supporto costante per chiarire dubbi, affrontare le sfide operative e garantire una gestione efficiente e compliant del bilancio consolidato nel tempo.
  Per maggiori dettagli su come possiamo supportarti, visita la nostra pagina dedicata al servizio di bilancio consolidato. Puoi contare su un team di esperti qualificati che ti aiuteranno a trasformare un obbligo normativo in un'opportunità per una migliore gestione, maggiore trasparenza e una più efficace rendicontazione delle risorse del tuo ente locale. Se il tuo Comune o Ente rientra tra quelli soggetti all'obbligo di redazione del bilancio consolidato e desideri un supporto professionale e affidabile, non esitare a contattarci utilizzando il form sottostante.

27 Giugno 2025

Con la recente delibera n. 63/2025, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche ha rivolto importanti raccomandazioni al Comune interessato, in vista dell’elaborazione del prossimo piano di revisione periodica delle società partecipate, previsto dall’art. 20 del Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP). Questa delibera dovrà costituire un monito per tutti gli enti. In particolare, la Corte ha evidenziato l’esigenza di colmare le carenze motivazionali riscontrate nelle precedenti relazioni, invitando l’Amministrazione a prestare maggiore attenzione alla motivazione delle scelte in materia di partecipazioni. È richiesto, infatti, di esplicitare con chiarezza le ragioni alla base delle decisioni assunte, dimostrando la coerenza delle partecipazioni detenute con gli obiettivi istituzionali previsti dall’art. 4 del TUSP, nonché con i criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di cui all’art. 5. Inoltre, è necessario verificare se sussistano le condizioni che rendano opportuna l’adozione di misure di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2. La Corte raccomanda anche un’attenta analisi annuale dei dati di bilancio delle società partecipate, al fine di valutare puntualmente l’eventuale esigenza di contenimento dei costi di funzionamento. Le conclusioni di tale analisi dovranno essere chiaramente riportate e adeguatamente motivate all’interno del piano di revisione. Un ulteriore aspetto sollevato riguarda la necessità di rendicontare i risultati delle misure di razionalizzazione adottate nei piani precedenti, verificando il grado di attuazione e il conseguimento degli obiettivi prefissati. Contestualmente, l’Amministrazione è tenuta a rivalutare l’eventuale sussistenza dei requisiti che configurano una società come “a controllo pubblico”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) del TUSP, con tutte le conseguenti implicazioni normative, anche in relazione alle partecipazioni indirette. Infine, la Corte richiama l’attenzione sul rispetto dei limiti ai compensi degli amministratori delle società partecipate, sottolineando che, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi dell’art. 11, comma 6 del TUSP, resta in vigore il vincolo stabilito dal decreto-legge n. 95/2012. Tale disposizione prevede che, a partire dal 1º gennaio 2015, il costo annuale complessivo per i compensi degli amministratori non possa superare l’80% di quanto sostenuto nel 2013. La Corte ribadisce, in conclusione, l’importanza di una gestione consapevole e documentata delle partecipazioni pubbliche, in un’ottica di efficienza, trasparenza e contenimento della spesa. In questo contesto, il ruolo dell’Amministrazione comunale si conferma centrale nel garantire una governance che non si limiti a meri adempimenti formali, ma che sia capace di operare scelte strategiche e responsabili, orientate al perseguimento dell’interesse pubblico. Una corretta applicazione delle disposizioni del TUSP non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per rivedere in modo critico la presenza dell’ente nel sistema delle partecipate, favorendo semplificazione, razionalizzazione e qualità dei servizi offerti alla collettività. ECLI_IT_CONT_2025_63SRCMAR-VSG In questa pagina potete trovare approfondimenti sul servizio di Razionalizzazione delle Società Partecipate locali offerto da Libram Srl.

16 Giugno 2025

Un'operazione che accorpa due società del Gruppo per un’offerta di servizi ancora più ampia e qualificata nella gestione finanziaria e patrimoniale della PA
Un’unione che rappresenta molto più di una semplice integrazione, presentandosi sul mercato come realtà potenziata, in grado di offrire competenze ancora più solide, grazie ad una specializzazione profonda e un’offerta di servizi ancora più ampia e qualificata nel settore contabile e patrimonialeLibram si propone come partner strategico per i servizi alla PA e alle aziende, con soluzioni per la gestione integrata di inventario, patrimonio, servizi contabili e di bilancio per enti locali e privati. La nuova realtà Libram nasce unendo il valore e l’esperienza di due società storiche del Gruppo.

Servizi integrati per la Pubblica Amministrazione

Da una parte Mira PA, con il suo team di esperti specializzato in consulenza e servizi contabili e amministrativi per la PA, la cui peculiarità è la formazione e l’aggiornamento continuo, che permettono di affrontare le sfide quotidiane e di risolvere efficacemente le problematiche dei clienti, supportandoli in una vasta gamma di attività che vanno dalla contabilità economico patrimoniale al bilancio consolidato alle rendicontazioni connesse al PNRR anche dei competence center.

Soluzioni per la gestione del patrimonio pubblico e privato

Dall’altra, Progel è un partner affidabile per la ricostruzione e gestione annuale degli inventari, sia per il settore pubblico che privato, grazie a una solida expertise per gli Enti Locali, nelle soluzioni di Property e assistenza al Facility Management di patrimoni immobiliari pubblici e privati e nella gestione delle locazioni dei patrimoni di edilizia residenziale pubblica.

Consulenza strategica per la riforma contabile Accrual

Libram nasce per supportare al meglio tutte le Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione della riforma contabile Accruala partire dal patrimonio. Offre consulenza e supporto in ambiti strategici quali gestione di beni mobili e immobili e contabilità economico-patrimoniale con percorsi Accrual, supporto per la contabilità finanziaria, adempimenti normativi per società partecipate e servizi pubblici locali, rendicontazioni contabili e fiscali, contenzioso tributario, gestione dei progetti PNRR tramite piattaforma Regis, redazione di bilanci di sostenibilità, pianificazione e gestione di attività di facility management. Afferma Paolo Maggioli, CEO del Gruppo Maggioli: L’obiettivo di Libram è generare valore aggiunto, efficienza e innovazione, mettendo al centro le esigenze della Pubblica Amministrazione e delle aziende offrendo soluzioni concrete, personalizzate e ad alto contenuto professionale, in linea con gli obiettivi del Gruppo.”

15 Maggio 2025

È stato fissato al 13 luglio 2025 il termine per la compilazione e l’invio a Sogei dei nuovi questionari relativi ai fabbisogni standard, disponibili sul portale ufficiale OpenCivitas – Raccolta Dati. L’obbligo coinvolge Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Province e Città metropolitane.  

Cosa sono i Fabbisogni standard?

La definizione di fabbisogni standard è il metodo utilizzato per determinare in modo oggettivo le risorse necessarie agli enti locali per offrire servizi essenziali in modo efficiente. A differenza della spesa storica, questo approccio tiene conto di variabili come popolazione, territorio e caratteristiche socio-economiche. Il progetto fabbisogni standard, promosso a livello nazionale, mira a garantire una distribuzione più equa delle risorse pubbliche, migliorando trasparenza, efficienza e qualità dei servizi sul territorio  

Tempistiche e riferimenti normativi

Le amministrazioni hanno 60 giorni di tempo per completare i questionari dei fabbisogni standard a partire dalla pubblicazione dei decreti del Ragioniere generale dello Stato sulla Gazzetta Ufficiale. I decreti in questione (n. 25A02836 e 25A02837) sono stati pubblicati il 14 maggio 2025 (G.U. n. 110), da cui deriva la scadenza del 13 luglio 2025.  

Fabbisogni standard Enti locali: quali sono gli Enti coinvolti e i modelli di questionario da utilizzare

Per i fabbisogni standard 2025 degli Enti locali è previsto che i Comuni, le Unioni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario e della Sicilia inviino il questionario unico FC90U, riferito all’annualità 2023. Per le Province e le Città metropolitane, è stato introdotto il nuovo FP30U, anch’esso relativo al 2023. Questo sostituisce il precedente FP20U, che si riferiva alle annualità 2010 e 2018  

Novità principali del questionario FC90U

Per i fabbisogni standard 2025, una delle innovazioni più rilevanti del questionario FC90U – sezione “Dati strutturali” – è l’inserimento del Quadro N, dedicato all’offerta sovracomunale di asili nido. Questo quadro consente di raccogliere informazioni sui posti di asilo nido comunali effettivamente utilizzati da bambini residenti in altri comuni. La compilazione del Quadro N è obbligatoria per quegli enti che, nelle relazioni di rendicontazione degli obiettivi di servizio per l’asilo nido, relative al 2023 (NID24) e/o al 2024 (NID25), hanno valorizzato il campo R17 (“Numero posti comunali di asili nido utilizzati da bambini residenti in altro comune”). L’ente dovrà indicare per ciascun bambino il comune di provenienza e il numero di posti riservati. È fondamentale che tali dati siano coerenti con quanto già dichiarato nel campo R17 del rendiconto 2023 e con quanto sarà indicato nella relazione del rendiconto 2024, da trasmettere entro il 31 maggio 2025.  

Le novità del questionario FP30U

Il questionario per i fabbisogni standard enti locali FP30U mantiene una struttura simile a quella del FP20U, con 12 quadri (da X a J), ma introduce due nuovi moduli:
  1. Modulo B, riservato alle Città metropolitane
  2. Modulo C, per le Province montane
Questi moduli raccolgono informazioni aggiuntive sul personale in relazione alle funzioni attribuite dalla Legge 56/2014.Una novità significativa riguarda la precompilazione automatica di alcune sezioni con i dati già forniti nel questionario FP20U. Questo permette agli enti di ridurre i tempi di compilazione e il rischio di errori, pur lasciando la possibilità di modifica dei dati preinseriti. Sono inoltre previsti controlli e quadrature automatiche, che semplificano ulteriormente l’intero processo.  

Integrazione con i dati BDAP

Entrambi i questionari prevedono l’acquisizione automatica dei dati di rendiconto 2023 dalla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche), facilitando così l’inserimento e la coerenza delle informazioni economiche-finanziarie già registrate a sistema.  

Sanzioni in caso di inadempimento

Si ricorda che il mancato invio dei questionari entro il termine previsto comporta l’applicazione della sanzione del blocco delle erogazioni dei trasferimenti agli enti inadempienti, misura che rimarrà attiva fino all’avvenuto adempimento. È possibile consultare le novità per la compilazione dei modelli dei fabbisogni standard riguardanti le Unioni di comuni.

I commercialisti della pubblica amministrazione