17 Ottobre 2024
Come riportato nel Manuale di istruzioni semplificato “Piccole opere”, allegato al decreto del 14 maggio 2024, le eventuali economie a conclusione degli interventi possono essere utilizzate per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall’articolo 1, comma 29 della legge n.160/2019 a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione (Comunicato del 16 ottobre 2024 Dipartimento per gli affari interni e territoriali).
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