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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Accrual

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18 Novembre 2024

Per operare correttamente nel mondo Accrual, è necessario conoscere bene le condizioni che regolano le operazioni di vendita. Ad esempio, tra le condizioni necessarie per la rilevazione dei ricavi di vendita di beni vi è l’avvenuto trasferimento all’acquirente di tutti i rischi e i benefici significativi della proprietà dei beni, nonché del controllo effettivo sui beni ceduti. Nella maggior parte delle vendite di beni, il trasferimento dei rischi e dei benefici della proprietà coincide con il momento del trasferimento del possesso del bene all’acquirente. Tuttavia, ci sono casi in cui i rischi e i benefici della proprietà possono essere trasferiti in un momento diverso dal passaggio di possesso. Pensiamo, ad esempio, a quando l’acquirente ha il diritto di revocare l’acquisto per un motivo specifico definito nell’accordo sottostante l’operazione di vendita (esclusa la normale garanzia del venditore), e tale eventualità è incerta; oppure se i ricavi sono condizionati alla rivendita a terzi dei beni da parte dell’acquirente; o ancora, se l’amministrazione che vende è impegnata a eseguire certe attività non ancora completate, come l’installazione o il collaudo. In questi casi, nei quali l’amministrazione conserva rischi significativi, l’operazione non è classificata come vendita e non si rilevano ricavi. Nella pratica, occorrerà approfondire accuratamente gli atti relativi alle alienazioni patrimoniali e verificare se, dopo il rogito notarile, la cessione è comunque vincolata a una clausola sospensiva. Vi possono anche essere operazioni di vendita di beni in cui il momento della consegna è differito su richiesta dell’acquirente, pur avendo quest’ultimo assunto la proprietà e accettato la fatturazione.

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18 Novembre 2024

Le linee guida relative all’Itas 9, attraverso esempi numerici, permettono di verificare la contabilizzazione di operazioni specifiche. La rilevazione e la valutazione dei ricavi e dei proventi sono centrali nella quantificazione delle risorse economiche acquisite dall’ente a seguito della vendita di beni, dell’erogazione di servizi e delle prestazioni, nonché nella determinazione degli incrementi del patrimonio netto. La rilevazione dei ricavi origina da un’operazione di scambio, che comporta per l’ente un’obbligazione sinallagmatica di eseguire una o più prestazioni specifiche per un periodo di tempo definito e l’esistenza di un diritto a ricevere un corrispettivo. Il ricavo è registrato nel bilancio di esercizio per un valore pari al corrispettivo concordato, indipendentemente dalla data di riscossione o dall’estinzione delle eventuali passività oggetto di scambio. In alcune circostanze, è necessario applicare i criteri di rilevazione alle parti identificabili separatamente di una singola operazione, per riflettere la sostanza economica dell’operazione stessa. Ad esempio, nel caso di un servizio di manutenzione ordinaria previsto nei cinque anni successivi alla vendita di un bene, se il servizio di manutenzione è vendibile separatamente sul mercato, il ricavo relativo al servizio sarà rilevato separatamente rispetto al ricavo derivante dalla vendita del bene stesso.

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14 Novembre 2024

Sono state pubblicate tutte le linee guida che affiancano e completano ciascuno dei 18 Itas con esempi e chiarificazioni. Queste linee guida “generali” sono finalizzate a illustrare il contenuto degli standard, anche attraverso esempi di carattere generale accompagnati da registrazioni contabili, fornendo così il quadro di riferimento per l’elaborazione dei manuali operativi di settore. Con la determinazione n. 176775 del 27 giugno 2024, sono stati approvati il quadro concettuale, i diciotto standard contabili e il piano dei conti multidimensionale. Finora, erano disponibili sette Itas completi di linee guida: 2 Politiche contabili, 4 Immobilizzazioni materiali, 5 Immobilizzazioni immateriali, 10 Rimanenze, 13 Fondi rischi, 16 Prestazioni sociali in denaro e 17 Ratei e risconti. Adesso, sono disponibili anche le linee guida degli undici Itas rimanenti: 1 Schemi di bilancio, 3 Operazioni in valuta estera, 6 Accordi per servizi in concessione, 7 Locazioni, 8 Riduzioni dei valori delle attività, 9 Ricavi e proventi, 11 Strumenti finanziari, 12 Bilancio consolidato, 14 Partecipazioni in organismi e società, 15 Benefici per i dipendenti, 18 Costi e oneri.

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13 Novembre 2024

Sono state ufficialmente rilasciate tutte le 18 linee guida dell’Istituto Tecnico Amministrativo Superiore (ITAS) relative all'Accrual, dando finalmente il via libera all'inizio delle attività operative nel settore. Questo set di direttive fornisce un framework dettagliato per la gestione dell’Accrual, stabilendo criteri chiari per le pratiche contabili e amministrative necessarie per garantire precisione e trasparenza nei bilanci.

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31 Ottobre 2024

L’armonizzazione dei processi di rendicontazione della pubblica amministrazione, prevista dalla riforma Accrual, mira a migliorare e standardizzare la qualità delle informazioni contenute negli inventari annuali. Il Servizio studi della Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul sito Accrual uno studio relativo al progetto “Implementation of the Accrual Accounting Reform in the Public Sector Fixed Assets Area in Italy” (SRSS/SC2022/119), finanziato dalla Commissione Europea – DG Reform. Il progetto fornisce indicazioni pratiche per l’applicazione dello standard Itas 4 – Immobilizzazioni materiali.

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17 Ottobre 2024

Accrual, come: saranno gli Itas a dettare le regole principali di contabilizzazione adottati per la Riforma 1.15 del Pnrr. Da quando: dal 2025. Obbligatorio da subito per chi: per le pubbliche amministrazioni, che saranno individuate dalla Ragioniera generale dello Stato, con una sua determina, di conseguenza tenute alle regole Accrual riguardanti la contabilità economico-professionale, da perfezionarsi attraverso i rinnovati schemi di Stato Patrimoniale e Conto economico (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 14 ottobre). Tutto programmato, ma manca il trattamento specifico di un pezzo, non affatto di poco conto: il fondo di dotazione, cui dovere trovare una corretta collocazione nei bilanci di apertura 2025. Uno strumento fatto diventare per anni una sorta di mangiatutto.

Tags: Accrual, PNRR

15 Ottobre 2024

Con la conversione del Dl 113/2024, avvenuta con la legge 143/2024, l’Accrual, almeno per la fase pilota, assume carattere definitivo.

In attesa della determina del Ragioniere generale dello Stato che individuerà l’elenco delle amministrazioni obbligate, già dal rendiconto 2025, ad applicare la riforma della contabilità economico-patrimoniale, la norma delinea il perimetro dell’applicazione. Tutta la Pubblica amministrazione dovrà allegare al consueto rendiconto i nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, con alcune eccezioni. Restano escluse le società, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), gli uffici dotati di autonomia speciale del ministero della Cultura e le amministrazioni pubbliche soggette a procedure di liquidazione. Sono altresì esonerati dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, nonché gli enti pubblici non inclusi nelle lettere dalla “a” alla “l” del comma 3 dell’articolo 10 del Dl 113/2024, qualora abbiano meno di 50 dipendenti e registrino entrate o valore della produzione inferiori a 8,8 milioni di euro. Inoltre, sono esenti gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2024.

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04 Settembre 2024

Nel 2025 sarà lanciata la fase pilota della contabilità Accrual, un sistema che mira a modernizzare la gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche italiane. Questa fase coinvolgerà solo enti selezionati, mentre i Comuni con meno di 5.000 abitanti e altre categorie specifiche saranno esclusi. Gli enti partecipanti dovranno redigere bilanci secondo il nuovo metodo, includendo conto economico e stato patrimoniale, seguendo le linee guida definite dal Ministero dell'Economia. Questa fase sperimentale è essenziale per preparare l'adozione completa della riforma, prevista a partire dal 2026, come parte del PNRR. Il decreto legge 113/2024 stabilisce i criteri di inclusione nella fase pilota e le misure che le amministrazioni dovranno adottare, come l'adeguamento dei sistemi informatico-contabili. Inoltre, lo Standard Setter Board ha perfezionato gli standard contabili Itas, che guideranno la riforma. La fase pilota non sostituirà le attuali norme contabili, ma servirà a testare il nuovo sistema in vista della sua implementazione definitiva. La formazione del personale coinvolto sarà cruciale, con un ciclo di formazione di base da completare entro il primo trimestre del 2026. Parallelamente, le amministrazioni dovranno rispettare il target del PNRR che prevede che almeno il 90% della spesa pubblica primaria sia coperto dagli schemi di bilancio Accrual per il 2025. Il Ministero dell'Economia fornirà ulteriori direttive entro il 2025, con l'obiettivo di garantire una transizione fluida verso il nuovo sistema contabile, che sarà pienamente operativo entro il 2027, con il primo rendiconto Accrual ufficiale.

Noi di Mira Pa, siamo già operativi con percorsi da personalizzare sulla base delle esigenze di ogni Ente per supportare le fasi di apprendimento e formazione, nonché le attività più operative di aggiornamento contabile.

Tags: Accrual, Bilancio, PNRR

02 Settembre 2024

Nel 2025 sarà avviata la contabilità Accrual con una fase pilota che coinvolgerà enti selezionati, escludendo i Comuni fino a 5mila abitanti. I selezionati dovranno redigere il bilancio in Accrual, oltre agli altri documenti già obbligatori. I commi dal 3 al 12 dell’articolo 10 del Dl 113/2024 hanno chiarito come avverrà l’applicazione della riforma abilitante 1.15 del Pnrr, smentendo le ipotesi precedenti. La fase sperimentale prepara l’adozione, entro metà 2026, della norma che regolerà la riforma a regime dal 2027. Per il Pnrr è essenziale che un numero adeguato di Pa, coprendo almeno il 90% della spesa pubblica primaria, elabori gli schemi di bilancio Accrual per il 2025. Il comma 3 definisce gli enti inclusi nella prima fase. Le amministrazioni centrali sono considerate come un’unica entità di reporting, mentre la presidenza del Consiglio e le agenzie fiscali sono entità separate. Le altre Pa coinvolte sono raggruppate per gruppi omogenei. I comuni con meno di 5mila abitanti al 1° gennaio 2024 sono esclusi, così come le società, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, e gli enti indicati in via residuale alla lettera m) del comma 3, se non superano i 50 dipendenti e gli 8,8 milioni di entrate annue.

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