L’introduzione dell’Itas 9, che disciplina il trattamento contabile di ricavi e proventi, introduce significative modifiche nella contabilizzazione dei contributi e trasferimenti per le amministrazioni pubbliche. Questo standard richiede che tali elementi siano riconosciuti nel conto economico solo al momento dell’effettiva realizzazione delle condizioni che ne vincolano l’acquisizione. In questo modo, i proventi derivanti da contributi per investimenti confluiscono nel risultato economico quando l’amministrazione beneficiaria ha la certezza di non dover rimborsare l’importo ricevuto, avendo adempiuto agli obblighi previsti. Questo approccio si distingue da quanto previsto dall’allegato 4/3 del Decreto legislativo 118/2011, che prevede l’iscrizione dei contributi tra i ricavi dell’esercizio in base alla competenza dei costi correlati, senza distinguere chiaramente tra trasferimenti condizionati e non condizionati.