Domanda: Un Comune è proprietario di un immobile utilizzato come caserma dei Carabinieri, per il quale percepisce un canone di locazione da parte del Ministero. Ai fini della corretta rappresentazione nello Stato patrimoniale attivo, si chiede di chiarire se tale immobile debba essere classificato tra le immobilizzazioni materiali, nella voce “caserme”, oppure tra gli “investimenti finanziari”.
Risposta: Nel caso prospettato, la corretta classificazione dell’immobile nello Stato patrimoniale attivo del Comune deve essere effettuata tenendo conto della sua effettiva funzione economica e della modalità di utilizzo, secondo i criteri previsti dall’ITAS 4. Tuttavia, il fatto che il Comune percepisca un canone d’affitto, impone che la fattispecie sia analizzata anche alla luce di ITAS 7 Locazioni.
In particolare, un bene può essere qualificato come immobile a uso strumentale solo quando è direttamente impiegato dall’amministrazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Tale caratteristica implica una strumentalità diretta, ossia un utilizzo immediato e funzionale all’erogazione di servizi pubblici (come accade, ad esempio, per uffici comunali, scuole o strutture sanitarie gestite dall’ente).
Nel caso in esame, tuttavia, questa condizione non ricorre: il Comune, pur essendo proprietario dell’immobile, non lo utilizza direttamente, ma lo concede in locazione al Ministero, che lo destina a caserma dei Carabinieri. Inoltre, il Comune percepisce un canone periodico, elemento che evidenzia una finalità economica di tipo reddituale. Ai sensi di ITAS 7, par. 9, trattasi di una locazione operativa e, di conseguenza, viene meno il requisito della strumentalità diretta rispetto alle funzioni istituzionali dell’ente, ma il bene continua ad essere controllato dallo stesso Comune in forza del titolo di proprietà.
Al contrario, tali caratteristiche risultano pienamente coerenti con la definizione di investimento immobiliare fornita dall’ITAS 4, par. 2, che ricomprende gli immobili detenuti al fine di conseguire canoni di locazione, rendite o plusvalenze da apprezzamento del capitale. Nel caso specifico, infatti, il Comune mantiene la proprietà del bene e lo utilizza come fonte di reddito attraverso la locazione al Ministero.
Alla luce di queste considerazioni, l’immobile deve essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali, ma non nella categoria dei beni a uso strumentale (come la voce “caserme”). Ai sensi di ITAS 1, esso va invece classificato tra gli investimenti immobiliari, nell’ambito del patrimonio disponibile, voce B 3.1 dell’attivo patrimoniale, con separata evidenziazione secondo quanto richiesto dall’ITAS 4, par.9.
(MEF, FAQ Accrual n. 34 del 10 luglio 2026)