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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Contabilità

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16 Luglio 2026

Dal 25 febbraio 2026 i Comuni e le Unioni di comuni possono utilizzare il gettito dell’imposta di soggiorno per finanziare le assunzioni a tempo determinato e il lavoro straordinario della polizia locale, beneficiando di una specifica deroga ai principali vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale.

15 Luglio 2026

Con il raggiungimento del target M1C1-117 e della milestone M1C1-118, sono stati pienamente centrati gli obiettivi che il PNRR aveva fissato per la Riforma 1.15. Si tratta di un risultato di grande rilievo, che segna il completamento della prima, decisiva fase del processo di riforma e che ci consegna le fondamenta solide su cui costruire il nuovo sistema di contabilità pubblica. Nello specifico:

  • Il Target M1C1-117 è stato pienamente realizzato grazie alla conclusione, entro il primo trimestre del 2026, del ciclo di formazione di base sul nuovo sistema accrual, rivolto ai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. Per approfondimenti, si rimanda alla pagina Target M1C1-117.
  • La Milestone M1C1-118, con scadenza al 30 giugno 2026, ha invece registrato il conseguimento di entrambi gli interventi previsti:
    • la fase pilota di sperimentazione, che ha portato alla predisposizione e alla trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) riferiti all'esercizio 2025, redatti secondo i nuovi principi e regole del sistema accrual;
    • l'adozione della norma primaria, sancita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026 del decreto-legge n. 107, che introduce la disciplina transitoria per l'adozione del sistema contabile unico. Per approfondimenti, si rimanda alla pagina Milestone M1C1-118.
Con il raggiungimento di questi traguardi – nei termini e secondo le modalità stabilite – è stata completata l'intera impalcatura della riforma 1.15: sono stati definiti e adottati il quadro concettuale, il set di standard contabili e il piano dei conti multidimensionale; è stata realizzata la fase pilota di sperimentazione sull’esercizio 2025; è stato completato il ciclo di formazione di base; è infine intervenuto l'atto normativo che disciplina la graduale fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico, previsto a regime a partire dall'esercizio 2030, e che definisce l'assetto organizzativo del programma di formazione specialistica. Grazie a questo complesso di interventi, secondo le stime di Eurostat, il livello di maturità contabile (Accounting Maturity) dell'Italia è destinato a crescere dall'attuale 32% a circa l'89% entro il 2030, allineandosi ai paesi più avanzati in Europa. (MEF, news del 9 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Un Comune ha ricevuto in donazione, da un soggetto privato, un immobile qualificato come bene culturale, all’epoca in stato di degrado e stimato per un valore di 1.600.000 euro. Successivamente, l’immobile è stato concesso in comodato d’uso a una fondazione, la quale ha beneficiato di finanziamenti per circa 10.000.000 di euro destinati a interventi di restauro e conservazione, con conseguente incremento del valore del bene. A seguito dello scioglimento della fondazione, l’immobile è tornato nella disponibilità del Comune. Alla luce di tali circostanze, si chiede di chiarire se sia opportuno procedere alla rivalutazione del bene oppure se lo stesso non debba essere iscritto nello Stato patrimoniale. Risposta: Alla luce delle disposizioni dell’ITAS 4, il caso prospettato deve essere affrontato considerando sia la natura del bene sia le modalità di acquisizione e le successive vicende che lo hanno interessato. In primo luogo, l’immobile ricevuto in donazione si configura come attività del patrimonio culturale e, in quanto tale, rientra nell’ambito delle immobilizzazioni materiali. L’ITAS 4 prevede infatti che tali beni siano rilevati e valutati secondo criteri analoghi a quelli delle altre immobilizzazioni, a condizione che soddisfino la definizione di attività e che il loro valore sia determinabile in modo attendibile. Nel caso esposto, il bene è stato acquisito senza corrispettivo; pertanto, la sua valutazione iniziale deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri alternativi indicati dallo standard, quali il valore di mercato, il costo di sostituzione oppure il valore d’uso. Il valore storico di 1.600.000 euro rappresenta quindi una misura iniziale, ma non esaurisce necessariamente il tema della corretta rappresentazione contabile nel tempo. Con riferimento agli interventi successivi realizzati dalla fondazione, è necessario distinguere la loro natura. L’ITAS 4 chiarisce che gli interventi di tipo conservativo — anche se di importo rilevante — non determinano automaticamente un incremento del valore del bene culturale. Tali interventi sono infatti assimilati alle manutenzioni: se ricorrenti, sono spesati a conto economico; se di carattere pluriennale, possono essere capitalizzati separatamente rispetto al bene principale e ammortizzati, ma senza incidere sul valore dell’immobile. Diversamente, solo gli interventi che migliorano in modo significativo la fruibilità o la capacità di servizio del bene giustificano una rideterminazione del suo valore contabile. In tali casi, la valutazione deve essere aggiornata applicando nuovamente uno dei criteri previsti dallo standard (valore di mercato, costo di sostituzione o valore d’uso). Alla luce di queste considerazioni, si possono trarre due conclusioni fondamentali. In primo luogo, il bene deve essere iscritto nello Stato patrimoniale del Comune, in quanto soddisfa i requisiti di attività e rientra tra i beni del patrimonio culturale. Non è quindi corretto ometterne la rilevazione. In secondo luogo, non è automaticamente necessario procedere a una rideterminazione del valore per effetto degli interventi effettuati, se questi hanno natura meramente conservativa. Una rivalutazione va effettuata solo qualora si possa dimostrare che gli interventi abbiano determinato un effettivo incremento della capacità di servizio o del valore economico del bene, da stimare secondo i criteri previsti dall’ITAS 4. Qualora, infine, il bene non risulti ancora iscritto nello Stato patrimoniale — ad esempio nell’ambito della transizione alla contabilità accrual — l’ente dovrà procedere alla sua rilevazione iniziale applicando i criteri sopra richiamati, avvalendosi anche delle indicazioni operative fornite per la fase di prima adozione. (MEF, FAQ Accrual n. 39 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Si chiede di chiarire quale sia la corretta modalità di contabilizzazione dei fondi PNRR, con particolare riferimento ai criteri di rilevazione e imputazione contabile previsti dagli ITAS. Risposta: La contabilizzazione dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel sistema accrual (ITAS) segue la disciplina dei trasferimenti a rendicontazione, inquadrati come operazioni non di scambio soggette a specifiche "condizioni". La modalità di funzionamento del PNRR (erogazione di risorse subordinata al raggiungimento di milestone e target o all'effettivo impiego delle somme) ricade pienamente nella fattispecie prevista dall'ITAS 9 (per il ricevente) e dall'ITAS 18 (per l'erogatore). I fondi PNRR sono considerati trasferimenti a rendicontazione vincolati sottoposti a condizione, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di restituire le somme qualora non vengano impiegate per la finalità statuita o non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati.

  • Rilevazione iniziale: Al momento della ricezione delle risorse (o del sorgere del diritto a riceverle), l'amministrazione rileva un'attività (es. Disponibilità liquide o Crediti) e, in contropartita, una passività di pari importo (es. Debiti per trasferimenti attivi ricevuti). In questa fase non si rileva alcun provento nel Conto Economico.
  • Imputazione Provento a Conto Economico: Quando l'amministrazione sottomette all’ente finanziatore la rendicontazione periodica prevista dall’atto di assegnazione delle risorse del progetto PNRR, la passività iniziale viene ridotta e si iscrive nel Conto Economico un provento da trasferimenti per un importo pari alla quota per cui la condizione è soddisfatta. Infatti, un aspetto fondamentale introdotto dalle versioni aggiornate degli ITAS 9 (par. 31) e ITAS 18 (par. 24) è la previsione che per imputare il provento a bilancio non è necessario attendere l'esito della verifica formale della rendicontazione (ad esempio, il controllo della Commissione Europea o del Ministero titolare). Se il beneficiario ha già impiegato le risorse per l'adempimento della condizione (ha effettuato la prestazione o realizzato l'intervento), e ha correttamente sottomesso la rendicontazione periodica, deve procedere alla rilevazione economica di competenza anche "nelle more della relativa eventuale formale verifica".
(MEF, FAQ Accrual n. 38 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Con riferimento alla rilevazione dei proventi tributari secondo l’ITAS 9, si chiede di chiarire quale sia il corretto criterio di imputazione dell’addizionale comunale IRPEF nell’ambito della contabilità accrual degli enti locali. Le Linee Guida dell’ITAS 9, infatti, individuano tra gli eventi imponibili anche il conseguimento di un reddito imponibile da parte del contribuente risultante dalla dichiarazione fiscale (come nel caso dell’IRPEF). Inoltre, i proventi tributari devono essere rilevati nell’esercizio in cui si verifica l’evento imponibile, purché l’amministrazione abbia acquisito il controllo delle risorse e l’ammontare sia determinabile in modo attendibile. Alla luce di tali indicazioni, si chiede di precisare se l’addizionale comunale IRPEF debba essere rilevata per competenza economica:

  • nell’esercizio in cui il contribuente matura il reddito;
  • nell’esercizio di presentazione della dichiarazione fiscale; oppure
  • secondo un criterio assimilabile alla cassa, in considerazione del meccanismo di autoliquidazione dell’imposta.
Risposta: Alla luce delle indicazioni dell’ITAS 9, la rilevazione dell’addizionale comunale IRPEF deve essere effettuata secondo il principio della competenza economica, facendo riferimento al momento in cui si verifica l’evento imponibile. Per i tributi sul reddito, come chiarito dalle Linee Guida, tale evento coincide con il conseguimento del reddito imponibile da parte del contribuente. Ne consegue che il provento deve essere imputato all’esercizio in cui il reddito è maturato, a condizione che, entro la data in cui il bilancio è approvato, siano soddisfatti i requisiti previsti dal paragrafo 24 dell’ITAS 9: da un lato, l’acquisizione del controllo delle risorse da parte dell’amministrazione, che si realizza con il sorgere del diritto alla riscossione; dall’altro, la possibilità di determinare l’ammontare in modo attendibile. Sotto questo secondo profilo, è importante evidenziare che lo standard non richiede un’unica base informativa, ma ammette diverse modalità alternative di determinazione attendibile, fondate sui pagamenti effettuati, sulle dichiarazioni dei contribuenti oppure sugli atti impositivi. Pertanto, la disponibilità dei dati delle dichiarazioni non rappresenta una condizione imprescindibile: anche i flussi di incasso possono costituire una base sufficiente per stimare ragionevolmente il provento di competenza. Alla luce di tali elementi, il criterio corretto è quello della imputazione all’esercizio di maturazione del reddito, che rappresenta il momento in cui si verifica l’evento imponibile. L’esercizio di presentazione della dichiarazione assume rilevanza solo in via residuale, qualora le condizioni per la rilevazione si perfezionino successivamente alla chiusura del bilancio. Analogamente, non risulta conforme agli standard ITAS un criterio assimilabile alla cassa: le modalità di riscossione del tributo non incidono infatti sulla competenza economica del provento. (MEF, FAQ Accrual n. 37 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Attualmente i software sono iscritti, negli inventari comunali e nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali. Alla luce delle disposizioni dell’ITAS 5, si chiede di chiarire il significato del requisito del “diritto di esclusiva”. In particolare, si domanda se sia corretto continuare a classificare tali software tra le immobilizzazioni immateriali anche nel caso in cui la licenza acquistata dal Comune non sia cedibile o utilizzabile da altri soggetti. Risposta: I software sono immobilizzazioni immateriali la cui contabilizzazione deve essere effettuata seguendo le indicazioni contenute nell’ITAS 5. I software, in quanto immobilizzazioni immateriali, devono essere contabilizzati nell’attivo dello stato patrimoniale. L’iscrizione nello stato patrimoniale avviene se sono rispettati i seguenti requisiti a norma dell’ITAS 5:

  1. essere una risorsa nel momento della redazione del bilancio controllata dall’amministrazione che redige il bilancio di esercizio;
  2. i benefici economici futuri o il potenziale di servizio attesi, associati all’immobilizzazione, affluiranno con probabilità all’amministrazione;
  3. poter determinare il costo dell’immobilizzazione nel rispetto dei postulati e dei vincoli dell’informazione del bilancio di esercizio richiamati dal Quadro Concettuale.
Il tema dell’esclusività riguarda il controllo dell’amministrazione sulla risorsa immateriale: un’amministrazione controlla un’immobilizzazione immateriale se ha il potere di ottenerne i benefici economici futuri o il potenziale di servizio derivanti dalla risorsa e di limitarne l'accesso di altri soggetti alla fruizione dei benefici o del potenziale di servizio. La capacità di un'amministrazione di controllare i benefici economici futuri o il potenziale di servizio derivanti da un'immobilizzazione immateriale è riconducibile di norma, ma non in maniera esclusiva, alla titolarità di specifici diritti. L’iscrizione nello stato patrimoniale avviene in coerenza con il PdC alla voce:
  • Immobilizzazioni Immateriali
    • Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
      • Software applicativo acquisito da terzi a titolo definitivo
(MEF, FAQ Accrual n. 36 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Si chiede di chiarire la corretta classificazione, nello Stato patrimoniale passivo, dei risconti passivi relativi alle concessioni cimiteriali. In particolare, si domanda se tali risconti debbano essere interamente iscritti tra le passività non correnti oppure se sia necessario distinguere la quota di competenza dell’esercizio successivo, da indicare tra le passività correnti, imputando invece la parte residua tra le passività non correnti. Risposta: La corretta classificazione dei risconti passivi relativi alle concessioni cimiteriali deve essere individuata alla luce degli standard ITAS che disciplinano la natura economica dell’operazione sottostante. In particolare, il tema non è disciplinato in modo diretto dall’ITAS 17 Ratei e Risconti, il quale rinvia espressamente agli altri standard per le fattispecie specifiche, ma trova il proprio riferimento nell’ITAS 9 Ricavi e Proventi. I proventi derivanti da concessioni pluriennali devono essere riconosciuti secondo il criterio della competenza economica, ossia lungo l’intera durata della concessione. Nel caso delle concessioni cimiteriali, infatti, l’obbligazione dell’amministrazione non si esaurisce al momento dell’incasso del corrispettivo, ma consiste nel garantire al concessionario il diritto d’uso per l’intero periodo pattuito. Ne consegue che il ricavo matura progressivamente nel tempo, mentre l’incasso iniziale genera, sotto il profilo contabile, un risconto passivo per la parte di ricavo riferita agli esercizi futuri. Da ciò discende la corretta modalità di rappresentazione nello Stato patrimoniale: il risconto passivo deve essere distinto tra quota corrente e quota non corrente, in funzione della sua maturazione temporale. In particolare, la parte relativa alla competenza dell’esercizio successivo deve essere iscritta tra i risconti passivi correnti, mentre la quota residua, riferita agli esercizi oltre i dodici mesi, deve essere classificata tra i risconti passivi non correnti. In conclusione, è necessario operare una ripartizione coerente con il principio della competenza economica e con la distinzione tra corrente e non corrente, così da rappresentare in modo fedele e trasparente l’evoluzione temporale dell’obbligazione dell’amministrazione. (MEF, FAQ Accrual n. 35 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Un Comune è proprietario di un immobile utilizzato come caserma dei Carabinieri, per il quale percepisce un canone di locazione da parte del Ministero. Ai fini della corretta rappresentazione nello Stato patrimoniale attivo, si chiede di chiarire se tale immobile debba essere classificato tra le immobilizzazioni materiali, nella voce “caserme”, oppure tra gli “investimenti finanziari”. Risposta: Nel caso prospettato, la corretta classificazione dell’immobile nello Stato patrimoniale attivo del Comune deve essere effettuata tenendo conto della sua effettiva funzione economica e della modalità di utilizzo, secondo i criteri previsti dall’ITAS 4. Tuttavia, il fatto che il Comune percepisca un canone d’affitto, impone che la fattispecie sia analizzata anche alla luce di ITAS 7 Locazioni. In particolare, un bene può essere qualificato come immobile a uso strumentale solo quando è direttamente impiegato dall’amministrazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Tale caratteristica implica una strumentalità diretta, ossia un utilizzo immediato e funzionale all’erogazione di servizi pubblici (come accade, ad esempio, per uffici comunali, scuole o strutture sanitarie gestite dall’ente). Nel caso in esame, tuttavia, questa condizione non ricorre: il Comune, pur essendo proprietario dell’immobile, non lo utilizza direttamente, ma lo concede in locazione al Ministero, che lo destina a caserma dei Carabinieri. Inoltre, il Comune percepisce un canone periodico, elemento che evidenzia una finalità economica di tipo reddituale. Ai sensi di ITAS 7, par. 9, trattasi di una locazione operativa e, di conseguenza, viene meno il requisito della strumentalità diretta rispetto alle funzioni istituzionali dell’ente, ma il bene continua ad essere controllato dallo stesso Comune in forza del titolo di proprietà. Al contrario, tali caratteristiche risultano pienamente coerenti con la definizione di investimento immobiliare fornita dall’ITAS 4, par. 2, che ricomprende gli immobili detenuti al fine di conseguire canoni di locazione, rendite o plusvalenze da apprezzamento del capitale. Nel caso specifico, infatti, il Comune mantiene la proprietà del bene e lo utilizza come fonte di reddito attraverso la locazione al Ministero. Alla luce di queste considerazioni, l’immobile deve essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali, ma non nella categoria dei beni a uso strumentale (come la voce “caserme”). Ai sensi di ITAS 1, esso va invece classificato tra gli investimenti immobiliari, nell’ambito del patrimonio disponibile, voce B 3.1 dell’attivo patrimoniale, con separata evidenziazione secondo quanto richiesto dall’ITAS 4, par.9. (MEF, FAQ Accrual n. 34 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Con riferimento allo schema di Stato Patrimoniale Attivo, si chiede di fornire chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della voce C6 – Crediti per trasferimenti, anche alla luce della relativa nota esplicativa, che richiede la separata indicazione dei crediti per trasferimenti ottenuti e non ancora riscossi e dei crediti per trasferimenti concessi. Analogamente, con riferimento allo schema di Stato Patrimoniale Passivo, si chiedono indicazioni operative per la corretta compilazione della voce H4 – Debiti verso altre amministrazioni pubbliche, in relazione alla nota esplicativa che prevede la separata evidenziazione dei debiti per trasferimenti concessi e non ancora erogati e dei debiti per trasferimenti ricevuti. Risposta: Alla luce delle indicazioni contenute nelle note esplicative degli schemi di Stato Patrimoniale e degli standard ITAS 9 e ITAS 18, la compilazione delle voci richiamate richiede una distinzione basata sul ruolo assunto dall’amministrazione nel rapporto di trasferimento, ossia se essa operi come soggetto beneficiario oppure come soggetto erogatore. Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale Attivo, la voce C6 – Crediti per trasferimenti deve essere articolata distinguendo tra crediti derivanti da trasferimenti “ottenuti” e crediti relativi a trasferimenti “concessi”. Nel primo caso rientrano i crediti che sorgono quando l’amministrazione è destinataria di risorse da parte di altri soggetti pubblici: si tratta, in sostanza, del diritto a ricevere somme già maturato, a fronte del quale l’incasso non è ancora avvenuto. In coerenza con l’ITAS 9, tali crediti vengono iscritti quando il diritto è certo, con contropartita rappresentata da un provento oppure, nel caso di trasferimenti condizionati, da una passività. Diversa è invece la fattispecie dei crediti per trasferimenti concessi, che riguardano l’amministrazione in qualità di soggetto erogante nell’ambito di trasferimenti passivi con condizione, disciplinati dall’ITAS 18. In tali situazioni, quando le risorse sono trasferite con condizione e con obbligo di restituzione in caso di inadempimento, l’ente trasferente rileva non solo una passività (il debito verso il beneficiario per le somme da erogarsi), ma anche un’attività di pari importo, rappresentata appunto dal credito per trasferimenti concessi. Questo credito permane fino al momento in cui il beneficiario dimostra, attraverso la rendicontazione, di aver adempiuto alla condizione, determinando così il venir meno del diritto alla restituzione. Con riferimento allo Stato Patrimoniale Passivo, la voce H4 – Debiti verso altre amministrazioni pubbliche segue una logica analoga, richiedendo la distinzione tra debiti per trasferimenti concessi e debiti per trasferimenti ricevuti. I debiti per trasferimenti concessi e non ancora erogati rappresentano obbligazioni attuali dell’amministrazione in quanto soggetto erogatore. In base all’ITAS 18, il debito sorge nel momento in cui l’obbligo di trasferire le risorse diventa vincolante – ad esempio a seguito di un provvedimento amministrativo – anche se il pagamento materiale avverrà in un esercizio successivo. I debiti per trasferimenti ricevuti, invece, riguardano l’amministrazione in qualità di beneficiaria di risorse soggette a condizione. Secondo l’ITAS 9, quando l’ente riceve fondi vincolati alla realizzazione di una specifica attività, deve inizialmente rilevare una passività di pari importo rispetto alle risorse ricevute, a fronte dell’obbligo di restituzione nel caso di mancato adempimento. Tale debito si riduce progressivamente – trasformandosi in provento imputato al Conto Economico – man mano che la condizione viene soddisfatta attraverso l’utilizzo delle risorse per la finalità prevista. In sintesi, la corretta compilazione delle voci richiede di rappresentare separatamente le posizioni creditorie e debitorie distinguendo il ruolo svolto dall’amministrazione e la natura (attiva o passiva) del trasferimento, garantendo così una rappresentazione chiara e coerente dei rapporti finanziari in essere con le altre amministrazioni pubbliche. (MEF, FAQ Accrual n. 33 del 10 luglio 2026)

I commercialisti della pubblica amministrazione