Con la recente deliberazione n. 2/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana è tornata a ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali – per le presenze in giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali ed esecutivi – non è sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate, dovendo altresì ricorrere quel requisito della “necessarietà” della presenza stessa, qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico in capo all’interessato e dalla eterodeterminazione della scelta.