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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Contabilità

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03 Luglio 2026

La Corte dei Conti ha manifestato forte richiamo sul tema dell'elevata consistenza dei residui attivi di un ente, evidenziando come la loro permanenza ingiustificata nel conto del bilancio possa compromettere gravemente l'attendibilità e la veridicità del risultato contabile di amministrazione, generando un avanzo solo virtuale e non effettivo.

03 Luglio 2026

La gestione della liquidità negli enti locali continua a generare questioni interpretative che, nella pratica, possono tradursi in adempimenti ridondanti rispetto alle effettive esigenze di controllo. Tra i temi più ricorrenti nelle verifiche trimestrali di cassa degli organi di revisione c’è la qualificazione del ruolo di Poste Italiane Spa nel circuito delle riscossioni comunali e la necessità, o meno, di una resa del conto giudiziale autonoma per i flussi che transitano sui conti correnti postali dell’ente.

02 Luglio 2026

Patrizia Ruffini Lo svincolo delle quote eccedenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) non comporta l’automatica disponibilità delle relative risorse nel corso dell’esercizio. A chiarirlo è la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna che, con la deliberazione n. 75/2026, conferma la correttezza delle indicazioni contenute nella FAQ Arconet n. 58, respingendo le perplessità sollevate da un Comune parmense sulla loro compatibilità con l’articolo 187, comma 2, del Tuel. Per i giudici contabili, il transito della quota destinata al finanziamento del Fcde dell’esercizio successivo tra gli «altri accantonamenti» non si pone in contrasto con la disciplina primaria. Al contrario, costituisce la rappresentazione contabile coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione, assicurando la stabilità e la confrontabilità dei saldi di bilancio. Il nodo interpretativo riguardava la FAQ n. 58, pubblicata da Arconet il 29 aprile scorso per colmare una lacuna dei principi contabili applicati: come rappresentare, in sede di rendiconto, la quota del Fcde che l’ente intende destinare al finanziamento del medesimo Fondo nell’esercizio successivo. La risposta della Corte conferma integralmente l’impostazione della Commissione Arconet. La quota «svincolabile» deve essere iscritta nell’allegato A/1 tra gli «altri accantonamenti», così da soddisfare tre esigenze fondamentali: garantire la tracciabilità delle risorse, mantenerne distinta la rappresentazione rispetto all’avanzo libero e preservare la definitività del risultato di amministrazione, evitando modifiche sostanziali nel corso dell’esercizio. L’utilizzo delle somme richiede comunque una specifica variazione di bilancio, nel rispetto del sistema autorizzatorio. In mancanza della variazione entro la chiusura dell’esercizio, la quota rimane accantonata e sarà definitivamente liberata solo in sede di rendiconto dell’anno successivo. La Corte precisa, tuttavia, che non si tratta di un vincolo permanente sulla capacità di spesa degli enti, bensì di una disciplina temporalmente limitata e coerente con il principio di annualità del bilancio. L’esempio riportato nella deliberazione è indicativo: se la rideterminazione del Fcde libera 30 euro e l’ente decide di destinarne 10 al finanziamento del Fondo dell’esercizio successivo, soltanto questa quota rimarrà iscritta tra gli «altri accantonamenti», mentre i restanti 20 euro confluiranno immediatamente nell’avanzo libero. Analogamente, se l’ente non esercita la facoltà prevista dall’articolo 187, comma 2, del Tuel, l’intera riduzione del Fcde confluirà direttamente nella quota libera del risultato di amministrazione e potrà essere utilizzata secondo la disciplina ordinaria. L’effettiva operatività delle nuove regole presuppone, però, una corretta qualificazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione. Sotto questo profilo, la Corte riconosce che le indicazioni fornite da Arconet assicurano una rappresentazione uniforme e verificabile delle quote del risultato di amministrazione, rafforzando il coordinamento tra rendiconto, bilancio di previsione e sistema degli equilibri finanziari.

02 Luglio 2026

C’è un effetto imbuto che rischia di paralizzare i bilanci degli enti locali proprio alla vigilia di una delle scadenze più delicate dell’anno: l’assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri, fissati per il 31 luglio. È la crisi di liquidità, strisciante ma pesantissima, provocata da un paradosso tutto romano: il ritardo nell’erogazione dei trasferimenti statali.

30 Giugno 2026

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 12 giugno 2026 si completa il quadro normativo delineato dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 661). L’intervento, di natura apparentemente tecnica, introduce un cambiamento destinato ad avere effetti rilevanti sui bilanci degli enti territoriali: l’obbligo di trasmettere alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) le informazioni sui residui articolate fino al quinto livello del piano dei conti integrato.

30 Giugno 2026

Il percorso verso la contabilità Accrual per gli enti territoriali entra nella fase operativa con una sperimentazione riservata a un numero limitato di amministrazioni, affidata alla regia della Commissione Arconet, che dovrà definire entro metà 2027 le regole attuative del nuovo sistema.

30 Giugno 2026

Il calendario Pnrr non ammette deroghe formali, ma la complessità delle Pa impone gradualità. Gli articoli da 6 a 12 del Dl Infrastrutture, chiamato a centrare la milestone M1C1-118 del Pnrr sull’introduzione del sistema contabile Accrual, nascono da questo delicato equilibrio tra vincoli europei e capacità amministrativa.

30 Giugno 2026

Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, rappresenta il provvedimento normativo cruciale che dà formale e progressiva attuazione alla riforma del PNRR sulla disciplina a regime accrual, volta a introdurre un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale nelle pubbliche amministrazioni italiane. Nello specifico, il Capo II del decreto stabilisce che le amministrazioni incluse nella fase pilota dovranno adottare il nuovo quadro di principi, le regole contabili standardizzate ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2030, una volta conclusa la necessaria fase di sperimentazione. Per tutti i soggetti non inclusi nella sperimentazione principale verrà definito un modello semplificato, mentre gli organi costituzionali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale seguiranno percorsi dedicati per salvaguardare le rispettive autonomie e specificità di comparto. In vista di questa complessa transizione, il testo impone precisi adempimenti propedeutici operativi, costringendo gli enti ad aggiornare i propri inventari, a mappare debiti e crediti e a individuare una struttura interna responsabile della gestione contabile, adeguando i sistemi informatici ai requisiti ministeriali. Infine, l'attuazione a regime della riforma viene blindata dal punto di vista delle competenze attraverso l'obbligo di predisporre piani di formazione almeno triennali d'intesa con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, affiancati da una sperimentazione pratica che, per gli enti territoriali, prenderà capillarmente il via entro il 30 giugno 2027 per testare l'efficacia del nuovo assetto economico-patrimoniale. dl infrastrutture 107

26 Giugno 2026

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 661, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalita' di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 659, lettera b)»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 concernente le modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato; Decreta: Art. 1 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 1, lettera a), le parole «Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere a5) e a6) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti»; b) all'art. 3, comma 1, lettera b) le parole «Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere b7) e b8) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti». 2. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal rendiconto 2026. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (GU n.142 del 22-6-2026)

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