05 Novembre 2024
Con l’abolizione definitiva del comma 35 dell’articolo 8 della legge 67/88, i prestiti e i distacchi di personale saranno sempre soggetti a Iva, anche se viene corrisposto solo il rimborso del costo del personale. L’articolo 16-ter del Decreto legge 131/2024 chiude una querelle che dura da anni riguardo al mancato assoggettamento a Iva dei “prestiti di personale” effettuati sia nel settore privato che in quello pubblico. L’abrogazione di questa disposizione risponde all’esigenza di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19), relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità dell’articolo 8, comma 35, con le disposizioni della direttiva IVA. Già la Corte di Giustizia, con la sentenza C-94/19, aveva messo in discussione la legittimità della normativa italiana in vigore dal 1988, rispetto alla quale si era consolidata giurisprudenza e prassi.
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