L’Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all’art. 2 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif (di seguito anche Deliberazione), ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla Deliberazione, le componenti perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1) e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Circolare n. 59/2024/RIF del 28 ottobre 2024).