La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 233/2024/PAR, ha risposto a una richiesta di parere relativa all’applicazione dell’art. 110, comma 3, del TUEL, in connessione con le norme che regolano la spesa per il personale negli enti locali.
La richiesta si concentrava su tre aspetti fondamentali:
- Se i costi per l’assunzione a tempo determinato di un responsabile tecnico debbano rispettare i limiti fissati dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, che stabiliscono il contenimento della spesa per il personale sulla base della media del triennio 2011-2013.
- Se le indennità accessorie, come quelle di posizione e risultato, debbano essere incluse nei vincoli di spesa per il trattamento accessorio, definiti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che li limita ai valori registrati nel 2016.
- Se un’eventuale indennità ad personam assegnata al candidato selezionato debba essere computata nei limiti della spesa accessoria (Deliberazione n. 233/2024 Corte dei Conti Lombardia).