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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Contabilità

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15 Luglio 2026

Domanda: Si richiedono chiarimenti interpretativi in merito all’introduzione, nelle versioni aggiornate degli ITAS 9 e 18, della previsione contenuta rispettivamente al punto 31 e al punto 24, secondo cui: “Analogamente, non si procede alla rilevazione di attività (passività) qualora il beneficiario abbia impiegato le risorse per l’adempimento della condizione, e ciò anche nelle more della relativa eventuale formale verifica”. Alla luce di tale disposizione, si chiede di comprendere se la mancata rilevazione di attività o passività possa trovare applicazione nelle seguenti fattispecie. Nel caso di contributi statali condizionati, trasferiti ad esempio da una Regione a un Comune per la realizzazione diretta di specifiche finalità, si domanda se l’accettazione, da parte della Regione, della rendicontazione presentata dal Comune possa costituire un evento contabilmente rilevante ai fini dell’imputazione a Conto economico sia dell’onere sia del provento. Ciò in considerazione del fatto che le risorse risulterebbero già impiegate per l’adempimento della condizione, pur in assenza della formale verifica da parte dello Stato. Inoltre, nel caso di trasferimenti lungo una catena istituzionale (ad esempio dalla Regione al Comune e da questo a un ente terzo), e assumendo l’esistenza di adeguati flussi informativi tra i diversi livelli amministrativi, si chiede se l’accettazione da parte del Comune della rendicontazione presentata dall’ente terzo possa determinare, anche per la Regione, l’imputazione a Conto economico dell’onere e del provento. In particolare, si chiede di chiarire se, in tale contesto, l’evento contabile rilevante debba essere individuato nell’adempimento della condizione da parte del primo beneficiario (il Comune) oppure del beneficiario finale. Risposta: Alla luce della previsione introdotta negli ITAS 9 e 18, la mancata rilevazione di attività o passività deve essere interpretata valorizzando il momento sostanziale dell’adempimento della condizione, ossia l’effettivo impiego delle risorse da parte del beneficiario, anche in assenza della formale verifica conclusiva da parte del soggetto trasferente. Nel caso dei contributi statali trasferiti tramite la Regione a un Comune per finalità vincolate, la rendicontazione trasmessa dal Comune assume un ruolo centrale. Essa costituisce infatti evidenza, sia pure suscettibile di verifica successiva, che le risorse sono state utilizzate per l’adempimento della condizione prevista. In tale contesto, secondo quanto disposto dal paragrafo 24 dell’ITAS 18 e dal paragrafo 31 dell’ITAS 9, la Regione può considerare la condizione sostanzialmente soddisfatta e procedere quindi alla rilevazione contabile. Ciò comporta, da un lato, l’iscrizione dell’onere relativo al trasferimento verso il Comune, in quanto viene meno l’obbligo di restituzione; dall’altro lato, anche la rilevazione del provento derivante dal trasferimento statale, poiché l’utilizzo delle risorse conforme alla finalità prevista integra il presupposto per il riconoscimento del beneficio economico, pur nelle more della verifica formale dello Stato. Nel caso, invece, di trasferimenti lungo una catena istituzionale più articolata, quale quella che vede coinvolti Regione, Comune e un ente terzo, occorre individuare con precisione il momento in cui la condizione si considera effettivamente adempiuta. In questo scenario, la condizione non può che ritenersi soddisfatta quando il beneficiario finale – ossia l’ente terzo – utilizza concretamente le risorse per la finalità prevista. È dunque questo evento sostanziale a determinare il venir meno dell’obbligazione di restituzione lungo tutta la catena dei trasferimenti. La rendicontazione trasmessa dall’ente terzo al Comune rappresenta, in tal senso, l’evidenza oggettiva dell’avvenuto impiego delle risorse. Una volta che tale informazione venga adeguatamente trasmessa ai livelli amministrativi superiori, essa consente anche alla Regione di considerare adempiuta la condizione e, conseguentemente, di procedere alla rilevazione dell’onere verso il Comune. Anche in questo caso, la rilevazione avviene nelle more della verifica formale, ma sulla base di un’evidenza sostanziale sufficientemente attendibile dell’avvenuto utilizzo delle risorse. In sintesi, l’elemento decisivo ai fini contabili non è la verifica formale finale, bensì l’effettivo impiego delle risorse secondo la destinazione vincolata, comprovato da idonea rendicontazione lungo la catena istituzionale. (MEF, FAQ Accrual n. 32 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: La precedente disciplina contabile, in materia di valutazione del patrimonio immobiliare, richiama la necessità di contabilizzare separatamente terreni ed edifici ai fini dell’ammortamento, prevedendo criteri forfettari (come la percentuale del 20%) nei casi in cui il valore del terreno non sia distinto da quello del fabbricato. Inoltre, in assenza del costo storico, le modalità di determinazione del valore erano basate su parametri catastali. Alla luce di questo, e con riferimento alle attività di aggiornamento dell’inventario nell’ambito della contabilità accrual, si chiede di chiarire quali criteri di valutazione debbano essere adottati nei seguenti casi: terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, quando non è disponibile una separata indicazione del valore; beni per i quali non sia disponibile il costo storico. Risposta: Con riferimento ai terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, il par. 18 di ITAS 4 stabilisce che tali beni, pur se acquistati unitariamente, devono essere considerati separabili e quindi contabilizzati distintamente. Ciò dipende dalla diversa vita utile: i terreni, infatti, hanno in linea generale una vita utile illimitata e non sono soggetti ad ammortamento, mentre gli edifici, avendo una vita utile limitata, devono essere ammortizzati. Nel caso in cui sia disponibile il costo storico ma senza evidenza della parte di costo relativa al terreno e al fabbricato, ITAS 4 non consente il ricorso a criteri forfettari, come la percentuale del 20% prevista dalla attuale disciplina contabile. In tali situazioni è invece necessario adottare criteri di stima coerenti con lo standard, nel rispetto dei postulati dell’informativa di bilancio. In particolare, il valore può essere determinato facendo riferimento al valore di mercato alla data di acquisizione, desumibile anche dai prezzi osservabili nel mercato immobiliare; alla medesima data (per gli edifici). Qualora il valore di mercato non sia attendibile o determinabile, è possibile fare ricorso al costo di sostituzione alla data di acquisizione. Per quanto riguarda, invece, i beni per i quali non sia disponibile il costo storico, ITAS 4 prevede che la valutazione iniziale avvenga comunque secondo criteri coerenti con la rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio. Nel caso in cui il bene sia stato acquisito mediante operazioni non di scambio – e quindi il costo non sia disponibile – il par. 25 di ITAS 4 indica il criterio di valutazione del valore di mercato o, in alternativa, del costo di sostituzione alla data di acquisizione. Quando entrambi i criteri risultano applicabili e rispettano i requisiti informativi richiesti, il valore da iscrivere inizialmente è il minore tra i due. In conclusione, nell’ambito della contabilità accrual disciplinata da ITAS 4, la valutazione deve basarsi su criteri economici sostanziali, privilegiando, in assenza del costo storico, il valore di mercato o il costo di sostituzione, così da garantire una rappresentazione attendibile e coerente delle attività patrimoniali. (MEF, FAQ Accrual n. 31 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Qual è il corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita? In particolare, si chiede di chiarire se tali beni debbano: continuare a essere classificati tra le immobilizzazioni materiali, applicando i criteri di valutazione previsti dall’ITAS 4; oppure essere riclassificati tra le rimanenze, con conseguente applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’ITAS 10. Risposta: Alla luce del quadro normativo richiamato, il trattamento contabile dei beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni deve essere valutato considerando la loro natura originaria e la finalità per cui sono stati acquisiti. L’ITAS 4, par. 4, esclude dal proprio ambito di applicazione i beni destinati alla vendita fin dall’origine, rinviando per tali fattispecie all’ITAS 10 Rimanenze. Tuttavia, ITAS 10, par. 6, limita l’applicazione di questo rinvio solo ai casi in cui la vendita di tali beni rientri nell’attività principale dell’amministrazione. Nel caso in esame, gli immobili non sono stati acquistati o realizzati con l’obiettivo di essere venduti, ma sono nati come beni strumentali all’attività dell’ente. Inoltre, l’alienazione di tali beni non rientra nell’attività principale dell’amministrazione. La successiva decisione di inserirli in un piano delle alienazioni rappresenta una scelta programmatoria di dismissione, che interviene in un momento successivo rispetto alla loro acquisizione. Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’ITAS 10 e fino a quando non sarà emanato uno specifico ITAS, ai fini della loro classificazione è necessario ricorrere alle disposizioni generali contenute in ITAS 1. I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F - Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1). Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell’attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio. (MEF, FAQ Accrual n. 30 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Con la pubblicazione del nuovo pacchetto di Faq sulla fase pilota Accrual del 10 luglio, la Ragioneria generale dello Stato offre alcuni chiarimenti destinati ad avere effetti ben oltre la semplice interpretazione di singole disposizioni tecniche. Le risposte fornite, infatti, contribuiscono a spiegare come si stia passando da una contabilità prevalentemente formale a un sistema nel quale assumono centralità i fatti economici.

15 Luglio 2026

Tra le Faq pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato il 10 luglio ce ne sono alcune che, a una prima lettura, sembrano affrontare questioni del tutto eterogenee. Un immobile storico ricevuto in donazione, una caserma dei Carabinieri concessa in uso al ministero dell’Interno e un fabbricato inserito nel piano delle alienazioni di un Comune appaiono vicende prive di un filo conduttore comune. Eppure, è proprio dalla lettura congiunta di queste risposte che emerge uno dei messaggi più interessanti dell’intera riforma Accrual.

15 Luglio 2026

I Comuni sono chiamati a verificare tempestivamente che i software di contabilità utilizzati per l’interazione con Siope+ siano adeguati ai nuovi requisiti di sicurezza che entreranno in vigore il 28 settembre 2026. Il richiamo arriva dalla Fondazione Ifel che, con una nota, invita le amministrazioni a confrontarsi da subito con le software house e con i tesorieri per evitare possibili interruzioni nello scambio degli ordinativi informatici.

15 Luglio 2026

La transizione della Pubblica amministrazione italiana verso la contabilità economico-patrimoniale accrual supera il primo esame europeo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I dati ufficiali pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato sul portale dedicato alla riforma certificano il raggiungimento degli obiettivi collegati al Target M1C1-117 e alla Milestone M1C1-118, due passaggi centrali nel percorso di introduzione del sistema contabile unico.

15 Luglio 2026

Si comunica che, per problemi di natura tecnica della procedura telematica denominata “Finanza Locale”, presente all’interno di DAIT Servizi, la cui soluzione è prevista in tempi brevi, saranno considerati acquisiti nei termini tutti i rendiconti delle spese in esame chiusi ed inviati alla Prefettura-UTG di riferimento, entro il 31 ottobre 2026.

10 Luglio 2026

Pubblicata l’edizione numero 27 del Sunto Ragioneria per l’anno 2026.

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