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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Contabilità

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15 Luglio 2026

Domanda: Qual è il corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita? In particolare, si chiede di chiarire se tali beni debbano: continuare a essere classificati tra le immobilizzazioni materiali, applicando i criteri di valutazione previsti dall’ITAS 4; oppure essere riclassificati tra le rimanenze, con conseguente applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’ITAS 10. Risposta: Alla luce del quadro normativo richiamato, il trattamento contabile dei beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni deve essere valutato considerando la loro natura originaria e la finalità per cui sono stati acquisiti. L’ITAS 4, par. 4, esclude dal proprio ambito di applicazione i beni destinati alla vendita fin dall’origine, rinviando per tali fattispecie all’ITAS 10 Rimanenze. Tuttavia, ITAS 10, par. 6, limita l’applicazione di questo rinvio solo ai casi in cui la vendita di tali beni rientri nell’attività principale dell’amministrazione. Nel caso in esame, gli immobili non sono stati acquistati o realizzati con l’obiettivo di essere venduti, ma sono nati come beni strumentali all’attività dell’ente. Inoltre, l’alienazione di tali beni non rientra nell’attività principale dell’amministrazione. La successiva decisione di inserirli in un piano delle alienazioni rappresenta una scelta programmatoria di dismissione, che interviene in un momento successivo rispetto alla loro acquisizione. Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’ITAS 10 e fino a quando non sarà emanato uno specifico ITAS, ai fini della loro classificazione è necessario ricorrere alle disposizioni generali contenute in ITAS 1. I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F - Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1). Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell’attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio. (MEF, FAQ Accrual n. 30 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Con la pubblicazione del nuovo pacchetto di Faq sulla fase pilota Accrual del 10 luglio, la Ragioneria generale dello Stato offre alcuni chiarimenti destinati ad avere effetti ben oltre la semplice interpretazione di singole disposizioni tecniche. Le risposte fornite, infatti, contribuiscono a spiegare come si stia passando da una contabilità prevalentemente formale a un sistema nel quale assumono centralità i fatti economici.

15 Luglio 2026

Tra le Faq pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato il 10 luglio ce ne sono alcune che, a una prima lettura, sembrano affrontare questioni del tutto eterogenee. Un immobile storico ricevuto in donazione, una caserma dei Carabinieri concessa in uso al ministero dell’Interno e un fabbricato inserito nel piano delle alienazioni di un Comune appaiono vicende prive di un filo conduttore comune. Eppure, è proprio dalla lettura congiunta di queste risposte che emerge uno dei messaggi più interessanti dell’intera riforma Accrual.

15 Luglio 2026

I Comuni sono chiamati a verificare tempestivamente che i software di contabilità utilizzati per l’interazione con Siope+ siano adeguati ai nuovi requisiti di sicurezza che entreranno in vigore il 28 settembre 2026. Il richiamo arriva dalla Fondazione Ifel che, con una nota, invita le amministrazioni a confrontarsi da subito con le software house e con i tesorieri per evitare possibili interruzioni nello scambio degli ordinativi informatici.

15 Luglio 2026

La transizione della Pubblica amministrazione italiana verso la contabilità economico-patrimoniale accrual supera il primo esame europeo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I dati ufficiali pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato sul portale dedicato alla riforma certificano il raggiungimento degli obiettivi collegati al Target M1C1-117 e alla Milestone M1C1-118, due passaggi centrali nel percorso di introduzione del sistema contabile unico.

15 Luglio 2026

Si comunica che, per problemi di natura tecnica della procedura telematica denominata “Finanza Locale”, presente all’interno di DAIT Servizi, la cui soluzione è prevista in tempi brevi, saranno considerati acquisiti nei termini tutti i rendiconti delle spese in esame chiusi ed inviati alla Prefettura-UTG di riferimento, entro il 31 ottobre 2026.

10 Luglio 2026

Pubblicata l’edizione numero 27 del Sunto Ragioneria per l’anno 2026.

10 Luglio 2026

Nel percorso verso l’Accrual, una delle preoccupazioni più ricorrenti riguarda la possibile perdita di strumenti interpretativi consolidati nella gestione degli enti locali, a partire dall’avanzo di amministrazione. Molti responsabili finanziari si interrogano: se nel nuovo sistema non esiste più l’avanzo come oggi definito, come verrà rappresentato l’utilizzo delle risorse accumulate negli esercizi precedenti nei confronti dei decisori politici e degli organi di controllo?

10 Luglio 2026

Domanda: Si richiedono chiarimenti in merito alla corretta procedura operativa da adottare dall’ente di ricerca per la rilevazione contabile dei proventi derivanti da trasferimenti, con particolare riferimento alla loro imputazione in sede di chiusura dell’esercizio. In tale contesto operativo si distinguono tre tipologie di trasferimenti: • Trasferimenti per contributi in conto esercizio, (ad es. FFO o FOE) destinati a coprire le spese di funzionamento, le attività istituzionali e il personale; • Trasferimenti per contributi finalizzati dall’ente erogante all’attività di ricerca in senso lato, ovvero non   legati a un progetto specifico, ma vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; • Trasferimenti per contributi destinati a uno specifico progetto di ricerca, per i quali sussiste l’obbligo di rendicontazione analitica all’ente erogante. Attualmente, la prassi contabile prevede che i proventi di competenza di ciascun esercizio vengano quantificati sulla base di rendicontazioni analitiche interne predisposte dall’Ufficio competente, le quali riflettono i costi effettivamente sostenuti nel corso del periodo per la realizzazione di ogni singolo progetto. Pur essendo tale metodologia ancorata al principio della competenza economica, essa determina una stretta correlazione tra la rilevazione dei proventi e l’andamento dei costi sostenuti. Al fine di garantire una corretta esposizione del risultato d’esercizio e la neutralità dell’operazione, si chiede di confermare la conformità della procedura descritta ai fini della corretta applicazione degli ITAS. In particolare, si chiede di specificare come debba essere gestita la quota di trasferimento non ancora di competenza dell’esercizio in chiusura, ipotizzando l’adozione dello strumento del risconto passivo per il rinvio ai periodi successivi.

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