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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Contabilità

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05 Giugno 2026

La digitalizzazione degli incassi rischia di produrre un effetto paradossale nei Comuni: trasformare in agenti contabili anche i responsabili dei servizi che non maneggiano mai materialmente denaro.

05 Giugno 2026

C’è un principio contabile destinato a ridisegnare, almeno sulla carta, i patrimoni immobiliari di Comuni e Province, imponendo una revisione profonda degli inventari. Con l’accrual, infatti, la proprietà formale non è più il criterio guida per l’iscrizione in bilancio. A prevalere è il “controllo” sostanziale del bene.

04 Giugno 2026

E' stato pubblicato il documento di lettura elaborato dall’Ufficio studi UPI con le principali novità di interesse delle Province contenute nel decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, appena convertito in legge n. 88/26 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante “Disposizioni in materia fiscale ed economica”.

03 Giugno 2026

L’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2025, n.199, dispone che le Province e le Città metropolitane accertino in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e impegnino in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n.56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

03 Giugno 2026

Il momento esatto in cui rilevare il provento nei contributi condizionati disciplinati dagli ITAS 9 e 18 è da sempre uno dei nodi più complessi nell’applicazione dell’Accrual ai trasferimenti vincolati.

03 Giugno 2026

Per gli uffici finanziari dei Comuni, abituati da oltre un decennio a gestire i contributi agli investimenti sul binario degli ammortamenti, l’Accrual segna una svolta che incide direttamente sui bilanci: viene meno il risconto passivo, uno dei pilastri della contabilità economico-patrimoniale armonizzata degli enti territoriali.

03 Giugno 2026

La Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei conti ha confermato la responsabilità erariale di un agente contabile per la gestione irregolare di titoli di legittimazione per l'acquisto di beni dell'ente, confermando la condanna risarcitoria inflitta in primo grado.

03 Giugno 2026

Con la Sentenza n. 132/2026, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania ha approfondito le regole che governano la gestione e il riversamento del fondo cassa economale, delineando i doveri e le responsabilità dell'economo pubblico.

03 Giugno 2026

È attiva l’assistenza per le pubbliche amministrazioni assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025 e la sezione dedicata alle FAQ. Di seguito pubblichiamo alcune delle ultime risposte più interessanti pubblicate sul sito del MEF.

  1. (ITAS 9, ITAS 18) Qual è la corretta contabilizzazione dei trasferimenti “condizionati” (a rendicontazione) di risorse vincolate che un’amministrazione riceve dallo Stato o dall’Unione Europea? In particolare, nel caso di fondi a rendicontazione, gli ITAS prevedono (al momento della loro concessione) la rilevazione di un credito e di un debito. Se l’operazione si conclude nello stesso esercizio, il ricavo può essere rilevato. Qualora invece la rendicontazione venga approvata nell’esercizio successivo, generando un disallineamento temporale tra costi e ricavi, quale procedura contabile deve essere adottata, considerato che gli ITAS non consentono l’uso dei risconti?
Il momento rilevante è quello della trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata), non quello dell’accettazione formale da parte dell’ente erogante. L’accettazione (o la mancata accettazione, totale o parziale) della rendicontazione è qualificata come evento successivo: •    se non vi sono contestazioni, la rilevazione del provento effettuata nell’esercizio di corretta rendicontazione trova semplice conferma: l’accettazione formale non comporta alcuna ulteriore rilevazione ma cristallizza ex post una rilevazione già avvenuta secondo competenza (ITAS 9, paragrafo 31, ultimo periodo). L’eventuale credito residuo per il beneficiario, derivante dall’incasso a saldo successivo all’accettazione della rendicontazione, permane nello stato patrimoniale fino all’incasso, che configura un mero evento finanziario privo di effetti sul conto economico; •    se vi sono contestazioni, queste, per l’amministrazione beneficiaria, danno luogo a componenti negative di reddito (evento straordinario) nell’esercizio in cui si manifestano, in quanto: (i) il provento era stato correttamente rilevato nell’esercizio “n” in base alla rendicontazione effettuata e alle informazioni disponibili a quella data; la contestazione sopravvenuta è un fatto nuovo dell’esercizio “n+1” e non un errore del bilancio precedente ai sensi dell’ITAS 2, paragrafo 30; (ii) trattandosi di evento non prevedibile né ragionevolmente stimabile alla data di chiusura del bilancio “n”, il componente negativo si configura come sopravvenienza passiva/insussistenza dell’attivo da iscrivere nell’area della gestione straordinaria ai sensi dell’ITAS 1, paragrafo 40, lett. h). Gli eventuali disallineamenti temporali tra oneri/costi e proventi/ricavi sono fisiologici in contabilità economico patrimoniale e non richiedono l’utilizzo di risconti, che non sono ammessi per questa fattispecie dagli ITAS.
  1. (Quadro Concettuale) Le Regioni che gestiscono la GSA (gestione sanitaria accentrata) all’interno del proprio bilancio, e non attraverso un’azienda cosiddetta “Zero” (ossia un’entità esterna alla quale la Regione riversa i fondi per la sanità ricevuti dallo Stato e che, successivamente, provvede a trasferire tali risorse alle aziende sanitarie) sono tenute a scorporare la stessa dalla gestione della Regione - inviando alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) due distinti schemi di bilancio - oppure un unico schema complessivo (quindi senza separata rappresentazione della sanità)?
La nozione chiave è quella di reporting entity tenuta alla redazione dei documenti finanziari per finalità informative generali (Quadro concettuale ITAS, paragrafo 1.20), che non coincide necessariamente con la personalità giuridica (Quadro concettuale ITAS, paragrafo 1.21, che la esclude espressamente) e presuppone l’esistenza di una contabilità separata e di un bilancio autonomo. La GSA è un centro di responsabilità regionale, che redige un proprio bilancio economico patrimoniale ed è inclusa tra le reporting entity tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai fini della fase pilota (Determina del Ragioniere Generale dello Stato n.259 del 26 novembre 2024). Ne consegue che se esistono due bilanci distinti (Regione “ordinaria” e GSA), devono essere riclassificati entrambi: •    la Regione, in sede di rendicontazione a base accrual, presenta il proprio bilancio escludendo il perimetro della sanità gestito dalla GSA; •    la GSA presenta il proprio bilancio riclassificato separatamente.  
  1. (Modelli di Raccordo, ITAS 9) Come devono essere riclassificati, nello stato patrimoniale accrual tramite il modello di raccordo, i “Contributi agli investimenti” iscritti tra i risconti passivi al 31/12/2025, considerato che l’ITAS 9 non consente il loro risconto?
La voce “risconti passivi per contributi agli investimenti” non è compatibile con l’ITAS 9 e deve essere integralmente azzerata in sede di prima applicazione mediante il modello di raccordo. Lo svuotamento della voce avviene distinguendo due casi: •    Obbligazione estinta (ad esempio: opera collaudata e vincoli adempiuti): il valore è imputato a provento, indipendentemente dall’esistenza di ammortamenti, in corso o futuri, dei cespiti finanziati; •    Obbligazione ancora esistente (vincoli non ancora soddisfatti): il valore è riclassificato tra i debiti verso altre amministrazioni pubbliche (voce E4 o H4 dello stato patrimoniale, a seconda della natura corrente o non corrente), in quanto rappresenta una obbligazione residua nei confronti dell’amministrazione trasferente. Non è ammesso: •    mantenere il risconto passivo; •    rinviare il riconoscimento del provento in correlazione con gli ammortamenti futuri. Il transito a conto economico non configura una componente straordinaria, in quanto: •    l’elenco delle componenti straordinarie è tassativo (ITAS 1, § 40). In sede di prima applicazione, l’eventuale maggior risultato economico derivante dall’imputazione a provento confluisce nel patrimonio netto.  
  1. (ITAS 4) Ai fini accrual, sulla base del concetto di “controllo” previsto dall’ITAS 4, chi deve rilevare in bilancio gli immobili scolastici utilizzati dagli istituti superiori: i Comuni/Province, altri enti o le Regioni?
Il controllo è distinto dalla proprietà e dalla copertura finanziaria dei costi sostenuti per tali beni. In base all’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche e al potere di utilizzo esclusivo (o prevalente), indirizzo dell’uso e limitazione dell’accesso a terzi, il soggetto che esercita il controllo è l’istituto scolastico. Comuni, altri enti (ad es. Enti di decentramento territoriale) e Regione possono essere proprietari, possono sostenere spese, ma non esercitano il controllo ai fini ITAS, se non dirigono l’uso del bene. La mancata inclusione degli istituti scolastici tra le reporting entities della fase pilota è una imperfezione consapevole connaturata al perimetro ristretto della fase pilota, che non giustifica però l’iscrizione degli immobili nello Stato patrimoniale di altri enti. Resta fermo l’obbligo di inventariazione dei beni (beni propri presso terzi), distinto dall’iscrizione nello stato patrimoniale.
  1. (ITAS 9) Un’amministrazione riceve un contributo in conto investimenti condizionato all’acquisto di un immobile da destinare a biblioteca, alla sua apertura al pubblico e al mantenimento del servizio per un periodo determinato (ad esempio 10 anni). Quando l’amministrazione beneficiaria deve rilevare il provento? 
Al momento dell’assegnazione, il contributo ricevuto essendo vincolato all’adempimento di un’obbligazione (acquisto dell’immobile, apertura della biblioteca e mantenimento del servizio per 10 anni) deve essere contabilizzato dall’amministrazione beneficiaria come una passività. Dopo aver adempiuto all’obbligazione di acquisto, il provento viene rilevato progressivamente a partire dall’entrata in funzione della biblioteca, in misura proporzionale al periodo di adempimento della condizione. In tal caso il contributo deve essere imputato a provento per quote annuali per ciascuno dei 10 anni di utilizzo della biblioteca, contestualmente alla rilevazione dell’ammortamento dell’immobile. Se l’amministrazione interrompe il servizio prima del termine previsto, ad esempio in caso di sopravvenuta chiusura della biblioteca, la quota residua del contributo non ancora imputata a provento deve essere restituita all’amministrazione concedente.

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