19 Agosto 2024
La copertura delle spese necessarie a seguito della perdita di finanziamento per un’opera non rappresenta un debito fuori bilancio. La Corte dei conti della Basilicata, con la deliberazione n. 131/2024, ha chiarito i criteri di distinzione tra debiti fuori bilancio e passività pregresse, rispondendo a un quesito sollevato da un Comune. Il sindaco di un Comune della Basilicata ha consultato la Corte per capire se fosse possibile classificare come debito fuori bilancio un’opera il cui finanziamento era stato revocato e successivamente compensato con altri finanziamenti ricevuti dall’ente dallo stesso soggetto erogatore. I debiti fuori bilancio si basano su obbligazioni giuridicamente valide, anche se stipulate in assenza dell’indispensabile assunzione di impegno di spesa. La normativa limita il riconoscimento di tali debiti alle specifiche fattispecie definite nell’articolo 194, caratterizzate dalla mancanza di un impegno ordinario nel ciclo di bilancio.
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