Le verifiche sui meccanismi di finanziamento delle Unioni di Comuni devono avere carattere sostanziale e non limitarsi ad aspetti meramente formali. In altri termini, la gestione associata non può ridursi ad un mero trasferimento delle funzioni, privo di una reale integrazione organizzativa e gestionale, ma deve concretamente comportare risparmi di spesa, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 81 e 97 della Costituzione.
Particolare attenzione deve essere posta sia nella fase di costituzione sia in quella di gestione dell’Unione: il bilancio dell’ente associato, quale riflesso dei bilanci dei singoli Comuni aderenti, non può configurarsi come una semplice somma aritmetica di questi ultimi, ma deve tradursi in una riduzione complessiva della spesa. Tale riduzione può derivare da una maggiore forza contrattuale e da economie di scala, presupposti che, tuttavia, devono essere concretamente dimostrati.
Ai fini della verifica dell’impatto delle misure di razionalizzazione, l’ente locale è tenuto, in primo luogo, a procedere ad una ricognizione della spesa complessiva conseguente al fenomeno associativo. Tale operazione, necessaria per rispettare i canoni dell’art. 97 Cost., deve attuarsi mediante la riconciliazione dei crediti e debiti reciproci, con il duplice obiettivo di garantire l’equilibrio di bilancio e di escludere fenomeni di indebita espansione della spesa.
Successivamente, il Comune deve effettuare le indispensabili variazioni di bilancio per ricondurre, nei limiti dell’invarianza della spesa, gli impegni assunti in favore dell’Unione. In caso contrario, l’ente locale è tenuto a dimostrare in maniera puntuale e documentata le ragioni giustificative di eventuali maggiori oneri, fermo restando l’obbligo di perseguire processi di razionalizzazione e programmazione finalizzati alla progressiva riduzione della spesa.
Anche l’erogazione di ulteriori servizi da parte dell’Unione e l’incremento del numero degli utenti devono essere comprovati da report dettagliati, dai quali risultino i relativi costi.
Nel caso esaminato dai giudici contabili della Regione Emilia-Romagna, il Comune ha dichiarato che il conferimento dei servizi all’Unione è stato preceduto da una valutazione di merito, evidenziando benefici riconducibili a economie di scala e al potenziamento delle attività, grazie a professionalità non sempre disponibili nei singoli enti. Tuttavia, dalla documentazione agli atti non emergono elementi idonei a comprovare un effettivo aumento di efficienza derivante dalle professionalità impiegate.
Permangono inoltre dubbi circa le ulteriori motivazioni addotte dall’ente, quali la maggiore forza contrattuale e le economie di scala, in quanto i dati contenuti nel report trasmesso al Comune evidenziano che dal conferimento dei servizi non è derivata alcuna riduzione della spesa, bensì un incremento, pur in presenza dell’attivazione di due nuovi servizi. Tali dati non sono stati adeguatamente illustrati dall’ente, che si è limitato a rinviare ad una futura analisi puntuale per singolo servizio, senza indicare un termine per la sua effettuazione.
Alla luce delle precedenti deliberazioni di questa Sezione (n. 31/2023/PRSE e n. 212/2023/PRSP), con le quali era già stato richiamato il Comune di Medolla all’esigenza di razionalizzare contabilmente i risparmi di spesa conseguenti al conferimento dei servizi all’Unione, desta perplessità l’atteggiamento dell’ente, che ha procrastinato l’elaborazione dei dati senza fornire riscontri concreti al magistrato istruttore.
Conclusione: l’ente è tenuto a trasmettere a questa Sezione regionale di controllo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, un report analitico e documentato dal quale risulti, in modo incontrovertibile, l’economicità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione, mediante la verifica effettiva del rapporto tra costi ed entrate, incluse quelle derivanti da apporti esterni.
(Corte dei Conti dell’Emilia Romagna)