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Corte dei Conti. Chi non pubblica i bilanci perde la retribuzione di risultato

La pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali rientra tra i controlli effettuati dalla magistratura contabile sugli enti locali. La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 98 del 2025, ha esaminato le conseguenze derivanti dall’inadempimento di un ente, con particolare attenzione agli effetti negativi sulla corresponsione della retribuzione di risultato per le posizioni apicali.

La deliberazione richiama i commi 2 e 29 dell’articolo 2 del d.lgs. n. 33/2013, i quali stabiliscono che:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità“.
Inoltre, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a pubblicare anche i rilievi della Corte dei conti (come previsto dagli artt. 2, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 33/2013).
Nel caso esaminato, la consultazione del sito istituzionale del Comune ha evidenziato l’assenza della documentazione contabile essenziale nella sezione Amministrazione Trasparente. In particolare, nella sottosezione Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo risultavano mancanti i bilanci consuntivi 2023 e 2024, nonché i bilanci preventivi dei trienni 2024/2026 e 2025/2027.
Analogamente, nelle sottosezioni Controlli e rilievi sull’amministrazione e Corte dei conti non era stata pubblicata la deliberazione con cui la stessa Sezione aveva formulato specifici rilievi all’ente locale.
I magistrati contabili hanno ricordato che l’obbligo di pubblicazione ricade sulle posizioni apicali e che dal suo adempimento dipende anche l’erogazione della retribuzione di risultato. L’inadempimento può pertanto comportare responsabilità dirigenziale e contabile (artt. 45 e ss. d.lgs. n. 33/2013), sanzioni amministrative da parte dell’ANAC e, nei casi più gravi, anche responsabilità penale.
Tali obblighi sono fondamentali poiché garantiscono la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e al controllo diffuso sull’azione amministrativa. Essi danno attuazione ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, in questo senso, rappresenta anche uno strumento di prevenzione della cattiva amministrazione e della corruzione (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546; Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3907; Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).
La mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione viola il principio di open government sancito dal d.lgs. n. 33/2013 e compromette il rapporto di fiducia tra cittadino e amministrazione, impedendo di formarsi una valutazione critica autonoma sull’operato dell’ente.
In tale quadro, le deliberazioni della Corte dei conti assumono un ruolo centrale, in quanto mirano a intercettare i comportamenti che possono “sviare il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell’equilibrio tra le entrate e le spese” (Sez. Basilicata, n. 33/2020/PRSP). Esse consentono alla comunità amministrata di comprendere le scelte dell’ente e di valutarne la correttezza e la sostenibilità finanziaria.
Pertanto, l’inadempimento del Comune ha leso il principio di trasparenza, a tutela non solo dei singoli cittadini, ma dell’intera collettività. Il danno si manifesta sia attraverso la mancata pubblicazione della documentazione obbligatoria, sia con una pubblicazione effettuata in difformità rispetto alle modalità previste dalla legge.
Per tali motivi, i giudici contabili hanno richiesto all’ente di presentare una relazione chiarendo se e in quale misura sia stato disposto il pagamento delle indennità di parte variabile per le posizioni apicali, strettamente collegate al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e di performance individuale, i quali comprendono l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 

(Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, Deliberazione 98/2025/PRSE)

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