La Corte dei Conti sottolinea che l’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, è ammesso, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata.