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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Partecipate

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17 Aprile 2026

La Corte dei Conti stabilisce che l’asseverazione delle poste contabili deve superare la dimensione del giudizio generico per configurarsi come un’analisi tecnica e approfondita di ogni singola voce. Questo obbligo coinvolge direttamente sia i revisori degli enti territoriali che i responsabili degli organismi partecipati, con il fine ultimo di prevenire discordanze e assicurare l'attendibilità dei reciproci rapporti di debito e credito.

10 Aprile 2026

La Corte dei conti comunica che a partire dal 10 marzo e fino al 19 giugno 2026 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2024. Le amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, devono comunicare attraverso accesso al nuovo Portale dei servizi del Dipartimento del Tesoro e dell’Economia https://portaleservizi.mef.gov.it.

  • i dati relativi al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024, il cui termine di adozione è fissato al 31/12/2025, nonché quelli concernenti la relazione, approvata entro il 31/12/2025, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni detenute al 31/12/2024 in società e in soggetti di forma non societaria e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.  114/2014).
Si ricorda l’obbligatorietà della comunicazione dei richiamati adempimenti, da inoltrare, alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP, esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni”. Gli enti, anche in assenza di elementi, devono trasmettere la dichiarazione attestante la non detenzione di partecipazioni in società. Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF d’intesa con la Corte dei conti. Si precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’art. 20, co. 3 del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2024 secondo le modalità di seguito descritte: - le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori; - le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione; - gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.  259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it; - le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it; - gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo. Per ulteriori informazioni: https://portaleservizi.mef.gov.it.

10 Aprile 2026

Il parere della Corte dei Conti chiarisce che gli incentivi per le funzioni tecniche, disciplinati dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, non possono essere erogati nel caso di affidamenti diretti a società in house.

10 Aprile 2026

La Corte dei Conti ha chiarito che alcune operazioni di rinegoziazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fondazioni partecipate non integrano la fattispecie di contribuzione pubblica, con importanti riflessi normativi.

31 Marzo 2026

Pubblicata la nota dell’Anci sulla deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Nel testo si chiariscono le regole per la determinazione dei compensi degli amministratori nelle società controllate da regioni ed enti locali.

30 Marzo 2026

La Corte dei Conti chiarisce che la cessione di quote societarie da parte di un ente pubblico rappresenta una libera scelta amministrativa, a meno che non esistano specifici vincoli statutari o patti parasociali.

23 Marzo 2026

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha ridefinito i margini di manovra degli enti locali nella determinazione dei compensi per gli amministratori delle società partecipate, superando in casi specifici il rigido limite del costo storico del 2013.

13 Marzo 2026

Il provvedimento esaminato riguarda la deliberazione con cui un ente locale ha approvato il piano di ricognizione e razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie al 31/12/2024. La Corte dei Conti, in sede di controllo, ha rilevato una situazione di parziale conformità, segnalando sia il rispetto formale dei termini di legge sia alcune criticità sostanziali che l'amministrazione dovrà affrontare nei futuri cicli di revisione.

12 Marzo 2026

L'Agenzia delle Entrate, analizzando il caso sollevato da un Comune e dalla Provincia, stabilisce che le "risorse ulteriori" stanziate per il trasporto pubblico locale (TPL) non devono essere assoggettate a IVA, in quanto prive del presupposto oggettivo dell'imposta.

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