L’affidamento straordinario “diretto” dei servizi pubblici aventi rilevanza economica, non ponendosi in contrasto con l’art. 14 del Dlgs n. 201/2022, può essere disposto al fine di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio da parte del gestore uscente e consente di assicurare le esigenze delle comunità di riferimento e la soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.