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I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Partecipate

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17 Giugno 2025

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha segnalato delle criticità riguardo alla relazione di un ente sulla gestione dei servizi pubblici locali.  

16 Giugno 2025

L' articolo 21, comma 1, del TUSP disciplina negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l’importo accantonato può essere reso successivamente disponibile.

12 Giugno 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato il decreto direttoriale del 16 maggio 2025, che definisce gli schemi di bando di gara e di contratto tipo per la gestione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Questi servizi comprendono impianti sportivi (esclusi quelli a fune), parcheggi, servizi cimiteriali e funebri, luci votive e trasporto scolastico.

12 Giugno 2025

L’Applicativo Partecipazioni rimarrà aperto per l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e per il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2023 fino al prossimo 27 giugno.

10 Giugno 2025

Il Decreto Legislativo Concorrenza 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025, impone agli enti locali un cambio di passo nella gestione dei servizi pubblici locali. Il testo consegnato al Parlamento riserva ben due articoli al riordino dei servizi pubblici locali per rendere più rigorosa la ricognizione annuale da parte degli enti affidanti. Le principali novità introdotte per i Comuni Con l’approvazione del D.lgs. Concorrenza 2025, viene potenziato il ruolo di controllo degli enti locali, che devono ora garantire maggiore efficienza, trasparenza e responsabilità nella gestione dei servizi pubblici. Le modifiche più rilevanti riguardano l’articolo 30 del D.lgs. 201/2022, che ora prevede nuove procedure e sanzioni per migliorare la qualità dei servizi.   Modifiche introdotte all’articolo 30 del D.lgs. 201/2022 Il decreto introduce tre nuovi commi che rafforzano la ricognizione periodica e la gestione delle criticità:

  • Comma 1-bis:Durante la ricognizione annuale, gli enti locali devono identificare chiaramente le cause di eventuali criticità gestionali. Se si riscontrano problemi imputabili al gestore, l’ente deve emanare un atto di indirizzo che imponga, entro tre mesi, la redazione di un piano correttivo dettagliato con un cronoprogramma. Questo piano deve contenere misure per migliorare la qualità del servizio, ottimizzare i costi e risanare eventuali perdite. L’atto e il piano devono essere trasmessi all’ANAC e pubblicati sul portale telematico. L’AGCM garantirà il monitoraggio delle misure, producendo una relazione annuale destinata al Governo e al Parlamento.
  • Comma 1-ter: Vengono chiaramente stabilite le condizioni che caratterizzano un andamento gestionale insoddisfacente, tra cui:
    1. Perdite significative negli ultimi due esercizi che compromettono l’equilibrio economico-finanziario;
    2. Risultati inferiori rispetto agli obiettivi contrattuali;
    3. Almeno due indicatori qualitativi inferiori ai benchmark stabiliti dagli articoli 7 e 8 del D.lgs. 201/2022.
  • Comma 1-quater:In caso di grave inadempimento nel rispetto del piano correttivo, l’ente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto.
  Introduzione di sanzioni per inadempienze L’articolo 2 del D.lgs. Concorrenza introduce il nuovo articolo 31-bis al D.lgs. 201/2022, che prevede sanzioni amministrative comprese tra 5.000 e 500.000 euro per gli enti locali che:
  • Non adottano la relazione di ricognizione prevista dall’art. 30, comma 2;
  • Non pubblicano la relazione secondo le modalità indicate nell’art. 31, comma 2;
  • Non adottano l’atto di indirizzo previsto dal nuovo comma 1-bis.
In caso di relazioni incomplete, l’ANAC può concedere fino a 30 giorni per completare le integrazioni richieste. Se il termine scade senza interventi, scatteranno le sanzioni pecuniarie.   Perché queste novità sono importanti Secondo dati ANAC, il 58% dei Comuni italiani non ha rispettato l’obbligo di pubblicazione delle ricognizioni, con punte del 64% nelle regioni del Mezzogiorno. Le nuove norme intendono superare queste carenze introducendo responsabilizzazione diretta degli enti locali e strumenti correttivi concreti, inclusivi anche delle gestioni in house, spesso precedentemente escluse da valutazioni rigorose.   In questa pagina potete trovare approfondimenti sul servizio di Ricognizione dei servizi pubblici locali offerto da Libram Srl.

09 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza n. 4159/2025, ha sottolineato che gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie per fornire un servizio pubblico. L’unica eccezione riguarda le società interamente pubbliche, che possono ricevere in cessione questi beni.

03 Giugno 2025

Servizi pubblici locali, colonnine di ricarica elettrica, società tra professionisti, fondazioni per il trasferimento tecnologico. Sono alcuni dei temi al centro del nuovo disegno di legge annuale per la concorrenza che salvo cambiamenti dell’ultim’ora dovrebbe essere esaminato nel prossimo consiglio dei ministri. Un provvedimento leggero, concordato con la Commissione europea nell’ambito dell’ultima decisione di esecuzione relativa alla revisione del Pnrr, e da portare al traguardo dell’approvazione parlamentare entro fine anno.

30 Maggio 2025

La norma introdotta dall’articolo 12-bis del Dl 63/2024 rappresenta una specifica deroga (lex specialis sopravvenuta) all’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, e riguarda i soggetti pensionati iscritti a ordini professionali che continuano a svolgere attività professionale.  In particolare, a partire dal 14 luglio 2024, è possibile corrispondere compensi a tali soggetti per incarichi già conferiti e ancora in corso, nonostante il divieto generale di riconoscere compensi agli amministratori di partecipate in quiescenza.

29 Maggio 2025

Inquadramento caratteristiche porto turistico come servizio pubblico locale L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di formulare alcune osservazioni, con riferimento ai problemi per la concorrenza che derivano dalle modalità di affidamento e gestione del Porto Turistico di un comune marchigiano. L’Autorità riconosce che la gestione di un porto turistico possa configurarsi come un servizio pubblico locale, affidabile, in quanto tale, secondo una delle modalità oggi previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 201/2022 (recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”). Nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, vi è un rilevante interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione, per un triplice ordine di ragioni:

  1. si tratta di uno strumento di accesso alla via di comunicazione marina e, dunque, di vere e proprie “infrastrutture”;
  2. detti porti sono suscettibili di usi pubblici di interesse generale;
  3. sussiste, in ogni caso, un rilevante interesse pubblico allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio.
Il legislatore ha disciplinato in chiave pubblicistica la realizzazione e gestione dei porti turistici: nella misura in cui sono realizzati in forza di concessione su un’area demaniale, per il principio di accessione costituiscono anch’essi beni demaniali, soggetti al regime delle opere pubbliche.   Analisi del caso specifico Nel caso di specie, risulta che l’ente si sia auto-affidato, ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione, la concessione dello specchio acqueo almeno dal 2012, più volte prorogata/rinnovata e con scadenza, allo stato, al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’articolo 1, commi 675-683, della legge n. 145/2018. La detta concessione è stata poi annualmente sub-affidata – per “motivi di pubblico interesse” ad altri soggetti, con durata da ultimo stabilita al 31 dicembre 2025. Con riguardo, inoltre, alle concessioni demaniali “a terra”, le stesse risultano affidate ai medesimi soggetti subaffidatari dello specchio acqueo (oltre ad altri gestori) e rinnovate annualmente dal Comune. Relativamente alla titolarità della concessione principale disposta in favore del Comune, l’Autorità intende innanzitutto osservare che, benché la gestione in autoproduzione del porto turistico sia consentita anche dal nuovo decreto legislativo n. 201/2022, la relativa proroga disposta, oltre ad essere prassi ripetutamente censurata dall’Autorità e dal giudice amministrativo – in quanto impeditive del confronto concorrenziale, è  altresì espressamente abrogata dalla legge n. 118/2022, così come sub-affidamenti disposti a valle dal Comune essenzialmente fondati su motivazioni generiche e non circostanziate.   Conclusioni In vista della futura gestione del Porto Turistico l’Autorità intende rammentare il proprio consolidato orientamento sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento e per consentire quanto prima l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica che codesto Comune si adoperi tempestivamente per adeguare l’affidamento della gestione del Porto Turistico , ancora in regime di proroga, alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, al fine di garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche. Approfondimento a cura di Andrea Biekar.   In questa pagina potete trovare approfondimenti sul servizio di ricognizione dei servizi pubblici locali offerto da Mira pa.

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