È strettamente necessaria la partecipazione pubblica in una società che non gestisce bene il proprio servizio? Secondo l’Autorità della Concorrenza e del Mercato no: «l’Autorità ritiene che laddove dalla ricognizione emerga una gestione del servizio gravemente insoddisfacente per la quale il mantenimento dell’affidamento in house non si giustifica sul piano economico e qualitativo, viene meno la stretta necessarietà della società per i fini istituzionali dell’ente, richiesta dall’articolo 4, comma 1, del TUSPP – non essendo il gestore in grado di offrire adeguatamente il servizio affidato – e può pertanto integrarsi la fattispecie di cui alla citata lett. a) dell’articolo 20, comma 2, del TUSPP, atta a giustificare la dismissione della medesima partecipazione».