La Corte dei Conti stabilisce che il conto dell’agente della riscossione deve contenere sia il conto di diritto che il conto di cassa e deve descrivere tutte le operazioni che vengono svolte nell’esercizio di
riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina ai sensi degli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924, e non anche operazioni contabili che sono state compiute nell’esercizio successivo.