Nell’ambito dell’Itas 18, i costi per l’acquisto di beni vengono rilevati nel momento in cui i rischi e benefici significativi della proprietà e il controllo effettivo sui beni vengono trasferiti al compratore. Questo momento coincide generalmente con il passaggio del possesso. Tuttavia, esistono eccezioni in cui i rischi e benefici della proprietà si trasferiscono in un momento diverso rispetto al passaggio del possesso. Quando l’amministrazione acquirente non è esposta a rischi significativi, l’operazione non viene classificata come acquisto e non si rilevano costi. Ciò accade, ad esempio, in presenza di garanzie sui risultati che vanno oltre le normali clausole di garanzia, di acquisti condizionati alla successiva rivendita dei beni da parte dell’amministrazione acquirente (es. in conto vendita), quando l’installazione di un macchinario come parte essenziale del contratto non è ancora completata, o quando ci sono clausole contrattuali sul trasporto che stabiliscono un diverso momento per il trasferimento del controllo, o clausole di revoca dell’acquisto.
Ad esempio, il 30 giugno, un’amministrazione acquista 1.000 contenitori a 1 euro ciascuno, con fattura e pagamento effettuati nella stessa data. La scrittura contabile sarà: Dare: Costi per acquisto di beni di consumo 1.000 euro; Avere: Debiti verso fornitori 1.000 euro. Se invece il contratto prevede clausole che posticipano il passaggio dei benefici (es. installazione di un macchinario), il costo sarà rilevato solo una volta completata l’operazione.
Tale impostazione esula completamente dalla considerazione dell’esigibilità, cardine della competenza finanziaria potenziata. Per questo motivo, la rilevazione corretta dei costi in Accrual impone di non accontentarsi del semplice ribaltamento di impegni liquidati, ma di valutare attentamente le clausole contrattuali.