La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha accolto il ricorso di un candidato risultato vincitore di un concorso pubblico, ma mai assunto dall’amministrazione locale che aveva bandito la selezione. Il caso riguarda una graduatoria approvata diversi anni fa per un posto a tempo indeterminato, rispetto alla quale l’ente aveva giustificato il mancato ingresso con motivazioni legate a carenze di risorse economiche e con una clausola contenuta nel bando che consentiva la non assunzione. La Cassazione ha stabilito che tale clausola è nulla, ritenendola una violazione delle norme che regolano i rapporti tra pubblica amministrazione e privati nei concorsi (Ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024 Corte di Cassazione).