È nullo un accordo procedimentale, stipulato ai sensi dell’art. 11, legge 7 agosto 1990, n. 241, tra un comune e una società operante nel settore della produzione elettrica, che contempla la corresponsione di un canone annuo in favore del comune per la realizzazione di un impianto idroelettrico, non potendosi applicare a detto accordo, ratione temporis, la norma di cui all’art. 1, comma 953, della l. 145 del 2018, che ha introdotto una sanatoria generalizzata per le pattuizioni di carattere patrimoniale intervenute tra gli operatori del settore dell’energia elettrica e gli enti locali “sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010”.