Il vicesindaco che sostituisce il sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.
Il vicesindaco che sostituisce il sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.
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