La previsione di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, concernente la surroga di un consigliere comunale dimissionario, non è suscettibile di applicazione estensiva, ricomprendendovi la possibilità di attingere alla lista avente il successivo più elevato quoziente nell’ambito della medesima coalizione. Al riguardo, alcun rilievo assume la circostanza che, alle predette dimissioni, abbiano fatto seguito le rinunce al subentro in consiglio comunale di tutti gli ulteriori candidati consiglieri collocati nella medesima lista del consigliere dimissionario.