Il consigliere comunale non è, in via generale, legittimato a impugnare le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale. Tale possibilità è ammessa solo in presenza di vizi che incidano in modo diretto ed effettivo sul corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali. In assenza di una lesione specifica della sfera di attribuzioni del singolo eletto, il ricorso deve ritenersi inammissibile.