Il parere delinea i confini del diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti di un procedimento disciplinare concluso. Pur essendo un diritto molto ampio finalizzato al controllo politico-amministrativo, esso deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza dei terzi e con il segreto investigativo. Di conseguenza, l’ente locale è tenuto a consentire l’accesso escludendo gli atti compiuti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria e applicando la “mascheratura” dei nominativi e dei dati personali non strettamente necessari all’esercizio del mandato consiliare.