Il Ministero dell’Interno chiarisce che il termine di venti giorni previsto dall’art. 39, comma 2, del TUOEL per la convocazione del consiglio comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri ha carattere perentorio e onnicomprensivo. Tale arco temporale non deve intendersi limitato alla sola spedizione degli avvisi di convocazione, ma deve includere anche l’effettivo svolgimento della seduta consiliare destinata alla discussione degli argomenti proposti.