Il diritto d’accesso dei consiglieri agli atti dell’ente, sebbene funzionale all’espletamento del mandato e non soggetto a motivazione, non è illimitato. Tale diritto deve rispettare i principi di proporzionalità e strumentalità, bilanciandosi con la tutela della riservatezza e con le esigenze istruttorie previste dalla legge. Di conseguenza, l’amministrazione — anche di fronte a documenti che presentano rilevanza penale o contabile inviati alle autorità giudiziarie — garantisce il diritto di controllo politico-amministrativo previa ostensione degli atti, ma è legittimata a oscurare i dati personali e giudiziari non indispensabili allo svolgimento della funzione consiliare.