I titoli partecipativi sono classificati come beni mobili a norma dell’articolo 20, lettera c), del Regio Decreto 827/1924, e per questo motivo l’agente contabile è investito di responsabilità precise. Egli non deve limitarsi a certificare la semplice esistenza fisica o la custodia dei titoli, ma ha l’obbligo di garantire che la loro rappresentazione economico-patrimoniale sia fedele e costantemente aggiornata.