In materia di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, il giudice amministrativo riafferma che la mera violazione del termine procedimentale non integra automaticamente responsabilità della P.A., essendo necessario dimostrare in modo concreto il danno subito, il nesso causale e l’elemento soggettivo, nonché l’effettiva perdita di chance.