Il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato sull’istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non si deve necessariamente limitare all’annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento.