È legittima la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel rito appalti quando: i) siano rispettati i termini processuali dimezzati previsti dalla disciplina speciale; ii) il collegio abbia previamente dato avviso alle parti della possibile decisione immediata; iii) il contraddittorio possa ritenersi integro, non rilevando la mancata costituzione di una parte regolarmente evocata; iv) non emergano esigenze istruttorie decisive, essendo la valutazione circa la completezza del quadro istruttorio rimessa al giudice.