L’articolo 10-quinquies comma 2 del decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88 del 22 maggio 2026 prevede che i provvedimenti adottati dagli enti creditori (regioni e enti locali), ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 10-quinquies, sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’Agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026.
Modalità di comunicazione
Le regioni e gli enti locali comunicano all’Agenzia delle entrate-Riscossione i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 10-quinquies, comma 1, trasmettendoli entro il 30 giugno 2026 , a mezzo PEC all’indirizzo adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente al modulo “Comunicazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali – pdf”, debitamente compilato.
Attenzione: nel modello va indicato anche il “Codice Ente” relativo a ciascun Ente che ha affidato carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 eventualmente confluito nell’Ente che effettua la comunicazione (per esempio in caso di fusioni o di unioni di comuni). Sulla base dei codici indicati saranno resi disponibili ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Comunicazione-provvedimento-di-applicazione-della-Definizione-agevolata-enti-territoriali