Il Tar conferma l’assoggettabilità dei servizi di ospitalità gestiti da enti religiosi all’imposta di soggiorno comunale. Viene stabilito che l’applicazione del tributo locale non dipende dalle finalità personali del soggiorno o dall’assenza di uno scopo di lucro da parte del gestore, bensì dal mero fatto oggettivo dell’alloggio all’interno di una struttura ricettiva riconosciuta dalla legge.