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MEF. FAQ Accrual su valutazione di partecipazioni senza mercato attivo

n°23   VALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI SENZA MERCATO ATTIVO
23 giugno

(DOMANDA) Un Comune detiene partecipazioni totali pubbliche in due società in house (servizio idrico e rifiuti).
Poiché non esercita né influenza notevole né controllo congiunto, non si applica l’ITAS 14, bensì l’ITAS 11, che prevede la valutazione al valore di mercato. Tuttavia, per tali quote non esiste un mercato attivo né comparabile.

Primo quesito: in assenza di mercato di riferimento, è possibile valutare queste partecipazioni con il criterio alternativo del patrimonio netto?

Secondo quesito: il Comune valuta già con il patrimonio netto altre partecipazioni (Consorzi, Aziende Speciali, Fondazioni) iscrivendole nello Stato patrimoniale ex D.Lgs. 118/2011. Per tali enti, trova applicazione l’ITAS 11, dato che la definizione di “strumento finanziario” include anche gli strumenti rappresentativi di capitale proprio (ITAS 11, par. 2). In caso affermativo, si pone lo stesso problema della valutazione al valore di mercato in assenza di mercato attivo.

(RISPOSTA) Risposta a primo quesito – Partecipazioni in società in house

Sì, in assenza di un mercato attivo è possibile adottare il criterio del patrimonio netto (rettificato) come tecnica di valutazione alternativa.

L’ITAS 11, paragrafo 32, stabilisce che, quando una partecipazione non è negoziabile in un mercato attivo, l’amministrazione deve utilizzare una tecnica di valutazione che abbia lo scopo di determinare il prezzo che si sarebbe formato in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Tra le tecniche ammissibili, lo standard richiama espressamente:

  • il patrimonio netto rettificato;
  • ma anche altri metodi (es. dividend discount model), che l’amministrazione può scegliere se ritenuti appropriati.

Procedura da seguire:

  1. Rilevazione iniziale: la partecipazione è iscritta al valore del corrispettivo pagato.
  2. Valutazione successiva: le eventuali variazioni di valore sono imputate al conto economico (par. 9).
  3. Deroga (irrevocabile): se l’amministrazione intende far transitare le variazioni direttamente nel patrimonio netto, può esercitare l’opzione prevista dal paragrafo 13.

Risposta a secondo quesito – Partecipazioni in Consorzi, Aziende Speciali, Fondazioni

Occorre distinguere:

  • Se ricorrono i presupposti dell’ITAS 14 (controllo o influenza notevole, secondo le definizioni dei paragrafi 2a e 2b dell’ITAS 14), si applica l’ITAS 14.
  • In caso contrario, si applica l’ITAS 11.

L’ITAS 11, paragrafo 3, include tra le attività finanziarie “ogni strumento rappresentativo del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società”. Tale formulazione ricomprende anche Consorzi, Aziende Speciali e Fondazioni, in quanto “soggetti emittenti”.

Pertanto, qualora l’ITAS 14 non sia applicabile, trova applicazione l’ITAS 11 e, anche per questi enti, in assenza di un mercato attivo, si potrà ricorrere alle stesse tecniche di valutazione (patrimonio netto rettificato o altri modelli) previste per le società in house.

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