(DOMANDA) Un Ente di previdenza iscrive nello Stato Patrimoniale crediti per contributi previdenziali, assistiti da un fondo svalutazione di importo significativo. Annualmente vengono effettuati accantonamenti al fondo e contestuali storni di crediti, sulla base di coefficienti di inesigibilità determinati da processi gestionali interni.
L’ITAS 11, paragrafo 7 lettera f), include tra le proprie fattispecie “i crediti relativi a ricavi e proventi, a cui si applica l’ITAS 9. Tuttavia, tali crediti sono soggetti alle disposizioni del presente standard (ITAS 11) in tema di riduzione di valore e di eliminazione contabile delle attività finanziarie.”
Lo stesso ITAS 11, al paragrafo 3, ultimo capoverso, stabilisce che: “Non costituiscono, invece, attività finanziarie i crediti che non derivano da rapporti contrattuali.”
Considerato che i crediti per contributi previdenziali sono disciplinati dall’ITAS 9 ma, al contempo, non derivano da rapporti contrattuali (bensì da obbligazione legale), in quale ambito di applicazione ricadono le svalutazioni di tali crediti? Nell’ITAS 8?
(RISPOSTA) I crediti per contributi previdenziali di un Ente di previdenza costituiscono diritti di credito verso soggetti obbligati al versamento per legge. Tali crediti non derivano da un contratto, bensì da un’obbligazione legale di natura pubblicistica.
Il paragrafo 3 dell’ITAS 11 definisce un’attività finanziaria come “qualsiasi attività costituita da (…) c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un altro organismo o persona fisica” e chiarisce che “non costituiscono, invece, attività finanziarie i crediti che non derivano da rapporti contrattuali”. Poiché i crediti contributivi in questione derivano da norma di legge (obbligo contributivo) e non da contratto, essi non costituiscono attività finanziarie ai sensi dell’ITAS 11. Trattandosi di crediti relativi a ricavi e proventi, rientrano nell’ambito di applicazione dell’ITAS 9.
Tuttavia, il paragrafo 7, lettera f), dell’ITAS 11 specifica che, seppur esclusi dall’ambito di applicazione generale dell’ITAS 11, i crediti relativi a ricavi e proventi sono soggetti alle disposizioni dello stesso ITAS 11 in tema di riduzione di valore ed eliminazione contabile delle attività finanziarie. A tal riguardo, il paragrafo 37 dell’ITAS 11 prevede per questi crediti l’applicazione del cosiddetto “metodo semplificato”, secondo cui l’ammontare della riduzione di valore è pari alle perdite attese lungo l’intera vita del credito.
In conclusione, le svalutazioni dei crediti per contributi previdenziali non ricadono nell’ITAS 8, bensì sono disciplinate dalle regole di riduzione di valore dell’ITAS 11, applicate ai crediti che rientrano nell’ambito dell’ITAS 9.