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MIT. Incompatibilità del collaudatore: il divieto si applica solo alla gara d’appalto principale

L’art. 116, comma 6, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 sancisce l’incompatibilità per l’incarico di collaudatore in capo a chi abbia partecipato alla procedura di gara. Basandosi sul criterio della ratio legis, l’obiettivo centrale della norma è garantire l’assoluta terzietà e imparzialità del collaudatore sia nei confronti della stazione appaltante sia verso l’appaltatore. Di conseguenza, l’espressione “procedura di gara” deve intendersi riferita nello specifico all’appalto per l’affidamento dei lavori, dei servizi o delle forniture che sono oggetto del collaudo stesso o della verifica di conformità. Per questo motivo, la mera partecipazione alla gara per la direzione dei lavori o per la progettazione, conclusasi senza aggiudicazione e senza la firma di alcun contratto, non costituisce causa ostativa e non preclude il successivo affidamento dell’incarico di collaudo. Il blocco scatta unicamente nei confronti di chi ha preso parte alla procedura di gara principale finalizzata a individuare l’esecutore dell’intervento da collaudare.

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