La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha stabilito che le aziende che smaltiscono autonomamente i propri rifiuti tramite operatori privati hanno diritto all’esenzione dalla sola quota variabile della TARI, mentre rimangono tenute al pagamento della quota fissa, dovuta da tutti i possessori di immobili per coprire i costi generali del servizio comunale.