La parificazione del conto giudiziale reso dall’agente contabile, intesa quale attestazione formale di regolarità contabile e di perfetta corrispondenza tra i dati della gestione e le scritture dell’amministrazione, costituisce una condizione di procedibilità indispensabile per l’avvio del giudizio di conto, la cui presenza deve essere preliminarmente accertata dal giudice relatore.