Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 decorre dalla conoscenza di fatto dell’atto impositivo, comunque acquisita e pur in assenza di una valida notificazione. È il principio affermato dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, che rigetta il ricorso del contribuente e conferma la sentenza di appello favorevole all’Amministrazione finanziaria.