Gli enti sono tenuti a versare i contributi per gli amministratori liberi professionisti, anche se questi continuano a esercitare la propria attività professionale. L’Osservatorio sulla finanza locale e contabilità degli enti locali, attraverso un atto di orientamento pubblicato il 1° agosto sul proprio sito, ha chiarito la questione relativa alla corretta applicazione del secondo comma dell’articolo 86 del Tuel. Questa disposizione riguarda i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di Provincia, di presidenti di Comunità montane, di Unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti, di presidenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti, provinciali e di quelli circoscrizionali nei casi in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni.