In ipotesi di responsabilità amministrativa da mancata riscossione di entrate, è la perdita del diritto di credito che rende il danno erariale attuale e certo, inteso questo come deminutio patrimonii e corrispondente al valore del credito perso, e quindi al denaro dovuto, oggetto della prestazione. Tale diritto viene meno e finisce col costituire danno erariale risarcibile quando si compiono i termini prescrizionali, non potendo incidere sul computo del suddetto termine aspetti che invece si pongono su un piano diverso e che riguardano, semmai, la valutazione delle singole responsabilità dei soggetti convenuti e quindi la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo delle stesse. Nella responsabilità amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (Sentenza n. 429/2024 Corte dei Conti Campania).