La natura del soggetto esercente o le sue modalità di finanziamento non influiscono sulla qualificazione di servizio pubblico locale a rilevanza economica. Ciò che conta è la possibilità del conseguimento di un “corrispettivo” e che l’attività sia retribuita al prestatore. Con il parere n. AS2030/2024, pubblicato sul bollettino n. 34 del 26 agosto 2024, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur premettendo che esula dalle proprie competenze fornire interpretazioni autentiche delle previsioni normative, fornisce elementi utili ai fini della perimetrazione dei servizi pubblici locali oggetto di ricognizione ai sensi dell’articolo 30 Dlgs 201/2022. Non rileva, si legge nel parere, chi sia il soggetto “pagatore” né, peraltro, la presenza di un utile o di un guadagno a favore del prestatore. È poi importante rilevare la presenza di una condizione di fallimento di mercato, anche parziale, cioè di insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto all’erogazione della prestazione.