L’obbligo di motivare l’accertamento può considerarsi soddisfatto ogni volta che il contribuente sia messo nella condizione di comprendere, nei suoi elementi essenziali, la pretesa tributaria e, di conseguenza, possa contestare in modo efficace sia l’esistenza che l’entità dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale richiede, oltre alla specificazione degli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa, soltanto l’indicazione dei fatti che ne giustificano astrattamente l’esistenza, permettendo così di circoscrivere le ragioni che l’ente impositore potrà far valere in un eventuale contenzioso (Ordinanza n. 20685 del 25 luglio 2024 Corte di Cassazione).