L’Itas 13 stabilisce che un indennizzo deve essere contabilizzato solo se esiste una “ragionevole certezza” riguardo alla sua esistenza, indipendentemente dalla sua entità esatta, che seguirà le metodologie di stima stabilite. L’importo dell’indennizzo riconosciuto a bilancio non deve superare il valore del corrispondente fondo e deve essere registrato come un’attività separata.